Il contratto a progetto è stato fino ad oggi uno tra i più diffusi in Italia, considerata la convenienza economica e contrattuale per le aziende che assumono Co.Co.Pro., per quanto l’imminente varo della Riforma del Lavoro potrebbe presto rivoluzionare questo scenario, in primis a causa dei maggiori costi sostenuti dai datori di lavoro per i contributi previdenziali di questi lavoratori.
Non solo: è importante conoscere le clausole del contratto che regola questi rapporti di lavoro che, se non rispettate, danno diritto al collaboratore a progetto di pretendere il passaggio a dipendente subordinato a tutti gli effetti: basta una testimonianza o anche un banale scambio email per dimostrare, ad esempio, un obbligo (illecito) di dover rispettare un orario di lavoro.
Questo perché l’art. 61, comma 3 della Legge Biagi (d.lgs. n. 276/2003) disciplina le cosiddette “collaborazioni tipiche” secondo cui nella collaborazione coordinata e continuativa, il lavoratore firma un contratto senza vincolo di subordinazione, impegnandosi a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo.
L’instaurazione del rapporto implica la realizzazione di uno o più progetti o programmi di lavoro (o sue fasi), determinati dal committente (lavoro a progetto). Fanno eccezione i rapporti instaurati con soggetti appartenenti a specifiche categorie (collaborazioni tipiche e quelle marginali).
Sono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto gli agenti e rappresentanti di commercio e coloro che esercitano professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Le attività esercitabili non possono rientrare nei compiti istituzionali tipiche del lavoro dipendente, di arti e professioni. Devono dunque presentare le seguenti caratteristiche: assenza di vincolo di subordinazione; prestazione resa a favore di un committente; rapporto unitario e continuativo; nessun impiego di mezzi organizzati; retribuzione periodica prestabilita.
Requisiti del contratto
I progetti o le attività concordate, vengono gestite autonomamente dal collaboratore, in funzione del risultato e nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente.
Progetto: attività produttiva identificabile e collegata a un risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Può essere connesso all’attività principale o accessoria dell’impresa. L’individuazione del progetto (da indicare nel contratto) compete al committente: sono insindacabili valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto.
Programma: attività non direttamente riconducibile a un risultato finale ma solo parziale, destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.
Durata: determinata o determinabile (in funzione del progetto, del programma di lavoro o della sua fase) in base a fattori legati all’interesse del committente, risultando dunque funzionale a un avvenimento futuro;
Autonomia: il collaboratore definisce tempi e modalità di lavoro ed esecuzione della prestazione, ma pur sempre nell’ambito delle pattuizioni intervenute tra le parti e quindi entro le scadenze concordate, poiché l’interesse del committente è relativo al perfezionamento del risultato convenuto;
Coordinamento: poiché il collaboratore a progetto può operare all’interno del ciclo produttivo del committente, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell’organizzazione del committente (tempi di lavoro, modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ecc.), che però non può richiedere una prestazione o un’attività che esulino dal progetto o programma convenuto.
Il progetto (programma o sue fasi) deve essere indicato nel contratto nel suo contenuto caratterizzante, assieme a tutti gli altri elementi idonei altrimenti ricavabili: in caso contrario, il rapporto di collaborazione si considera lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
La mancata deduzione del progetto nel contratto preclude solo la possibilità di dimostrare l’esistenza e la consistenza con prova testimoniale. Lo schema presuntivo si applica anche alle cause in cui è parte l’istituto previdenziale e non solo nelle controversie tra le parti del rapporto di lavoro.
Infine, restando il divieto di concorrenza, e salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.