Il 19 ottobre 2010 è stato approvato il Collegato Lavoro. Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, affronta diversi argomenti tra i quali la lotta al sommerso. Con l’articolo 4, la riforma cambia nuovamente la cosiddetta maxi-sanzione per il lavoro nero di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 12/2002, convertito con la legge n.73/2002 e successive modificazioni.
La condotta è ora definita in maniera più tassativa, nel senso che rispetto al passato non si parla più di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, ma di lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.
Ferme restando tutte le sanzioni già previste per le infrazioni legate al fenomeno del lavoro nero (comunicazioni obbligatorie, lettera d’assunzione, prospetto di paga, libro unico del lavoro, ect.), l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato comporta la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L’importo della sanzione è ridotto da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 20 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo successivo. In pratica, nei casi di periodo di prova in nero, prassi assai diffusa ma giudicata meno grave dal sommerso sistematico e protratto nel tempo, anche se regolarizzato na seguito dell’intervento ispettivo.
Le novità si applicheranno alle ipotesi di violazione commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. L’ambito di applicazione risulta notevolmente ristretto, sia sotto il profilo dei datori di lavoro esposti alla nuova sanzione, sia sotto il profilo dei lavoratori per il cui impiego può essere irrogata: sono infatti esclusi i datori di lavoro domestici e pubblici (per forme anomale di tirocinio o collaborazione autonoma) che pertanto, in caso di irregolarità, rischieranno soltanto le sanzioni minori previste per l’omissione dei singoli adempimenti obbligatori non effettuati.
Gli enti pubblici economici che operano come imprese vanno invece annoverati tra i datori di lavoro privati, nei confronti dei quali trova applicazione detta sanzione.
La seconda novità concerne l’importo delle sanzioni civili per le violazioni previdenziali: sono aumentate del 50%, ma al contempo viene abolito l’importo minimo di 3.000 euro e pertanto si può senz’altro affermare che il nuovo regime è più favorevole per il trasgressore, perlomeno nel caso di violazioni di breve periodo.
La maxi-sanzione non viene applicata qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.
La nuova formulazione riprende, in un certo qual modo, il cosidetto ravvedimento operoso già previsto dall’articoli 19, comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003, in tema di sanzioni minori per l’omessa comunicazione al Centro per l’impiego.
Al riguardo, proprio per assicurare una uniformità di indirizzi è necessario un chiarimento amministrativo, in attesa del quale appare opportuno dare alcune indicazioni su elementi che potrebbero manifestare la volontà di non occultare: qualsiasi documentazione obbligatoria avente data certa antecedente il momento dell’ispezione, come le denunce mensili all’INPS e i versamenti fiscali e contributivi effettuati in precedenza; una comunicazione tardiva al Centro per l’impiego purchè antecedente l’intervento ispettivo, ferma restando la sanzione dovuta per il ritardo.
Altri adempimenti che possono evitare la sanzione sono: la registrazione sul libro unico del lavoro (visto che non si tratta di un adempimento obbligatorio e non ha data certa, solo dopo la scadenza del 16 del mese successivo); la consegna del contratto individuale di lavoro in alternativa alla copia della comunicazione inviata on line al centro per l’impiego; alla presenza di tesserini di ricoscimento obbligatori nei cantieri edili e negli appalti interni, in quanto gli stessi non hanno una data ceta e non assicurano la conoscibilità del rapporto di lavoro se non in occasione di un accertamento degli organi di vigilanza.
Altra novità riguarda la riscrittura dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 73 del 2002, che in precedenza escludeva l’applicabilità della maxi sanzione dell’istituto di diffida previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
Il trasgressore che regolarizzi la violazione a seguito della diffida potrà estinguerla mediante pagamento di una sanzione pari al minimo edittale (euro 1.500 o 1.000 nell’ipotesi ridotta), maggiorato di un quarto della sanzione stabilita in misura fissa entro il nuovo termine, introdotto dal successivo articolo 33 di 45 giorni.
Altra novità riguarda l’estensione della competenza ad irrogare la maxi-sanzione a tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta, ne fanno rapporto alla Direzione provinciale del lavoro, alla quale rimane attribuita in via esclusiva la competenza ad adottare la conseguente ordinanza-ingiunzione.
Per quanto concerne l’annosa questione della competenza sulla maxi sanzione per i fatti verificatisi prima dell’11 agosto 2006, il legislatore afferma che, se dette violazioni sono state commesse prima di tale data, la competenza è dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, l’ultima novità di rilievo riguarda il settore turistico ed è una disposizione che concerne la comunicazione anticipata online al centro per l’impiego: se il datore non ha tutti i dati anagrafici relativi al lavoratore lo può assumere comunicando preventivamente (senza sanzioni) soltanto in nome del prestatore e la tipologia contrattuale. Nei tre giorni successivi all’instaurazione del rapporto potrà integrare la comunicazione con i dati mancanti.
La norma ricalca la procedura della cosidetta assunzione d’urgenza prevista dal comma 1180 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), ma senza richiedere la dimostrazione di particolari ragioni che rendessero l’assunzione non prevedibile e non procrastinabile.