Con l’approvazione definitiva al Senato il 27 marzo del Dl 4/2014 recante proroghe e misure in materia fiscale, tributaria e contributiva, entrano in vigore numerose novità per i contribuenti.
Sanatoria fiscale
Per prima cosa, niente più emersione di capitali e investimenti all’estero non dichiarati: la voluntary disclosure prevista dall’articolo 1 è stata soppressa in sede di conversione in legge del decreto. D’ora in poi non sarà più possibile far emergere questi capitali con sanzioni ridotte, ma vengono salvaguardati coloro che hanno già utilizzato questo scudo fiscale («fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4»). Cosa significa? A chi ha già dichiarato spontaneamente investimenti e attività finanziarie detenute all’estero, nei 60 giorni in cui il decreto è stato in vigore, resta valido il dimezzamento delle sanzioni evitando le conseguenze penali.
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Detrazioni IRPEF 19%
Altra misura importante nella norma è l’eliminazione dei tagli lineari alle detrazioni IRPEF 19%. La legge di conversione ha infatti confermato integralmente quanto previsto dal decreto originario: cancellati i commi 575 e 576 della Legge di Stabilità (147/2013), in base ai quali in mancanza di approvazione della Riforma Fiscale entro il 31 gennaio sarebbe scattato un taglio lineare al 18% per il 2014 e al 17% dal 2015. La revisione di queste detrazioni è affidata alla delega fiscale approvata in marzo, che prevede un riordino selettivo delle detrazioni fiscali.
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Esenzioni fiscali
Modifiche anche all’articolo 3 (esenzioni fiscali per i contribuenti dei comuni colpiti da gravi calamità naturali): estesa la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi a coloro che risiedono nelle zone del Veneto colpite da alluvioni e maltempo fra il 30 gennaio e il 18 febbraio e in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza. Si tratta di centinaia di Comuni, compresi capoluoghi, come Venezia, Belluno, Padova e Vicenza.
Mutui sospesi
Un nuovo comma dello stesso articolo prevede fino al 31 dicembre 2014 anche la sospensione dei mutui (intera rata o quota capitale) per residenti e imprese di questi territori (edifici distrutti, inagibili anche parzialmente, attività commerciali ed economiche che si svolgono nei medesimi edifici). Per usufruirne basta un’autocertificazione del danno allegata alla domanda, da presentare direttamente alla banca, che entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge deve informare i mutuatari mediante avviso nelle filiali e sul sito web, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine (non inferiore a 30 giorni) per esercitare il diritto alla spensione. Se le banche non forniscono l’informazione, automaticamente le rate in scadenza entro il 31 dicembre saranno sospese senza oneri aggiuntivi.
Conti all’estero
La nuova legge abolisce l’obbligo di dichiarare i depositi e conti correnti bancari all’estero di valore massimo non superiore a 10mila euro nel periodo d’imposta (comma 4-bis dell’articolo 2). Per i dettagli consulta la Legge di conversione del DL 4/2014.