Online le FAQ sugli effetti della Riforma delle Professioni, a cura dei Consulenti del Lavoro, che fanno chiarezza su numerosi temi chiave, dalla responsabilità per le consulenze prestate presso i CED alle situazioni che richiedono la costituzione di una StP (Società fra Professionisti), dalla corretta fatturazione all’applicazione del contributo integrativo 4%.
=> La Riforma delle professioni ordinistiche
Studi professionali e STP
Un Consulente del lavoro è socio di una Società che svolge attività professionale al 90%, l’altro 10% è intestato alla moglie, che non è professionista. La società puà applicare il contributo integrativo del 4% sul fatturato? No, il contributo integrativo è applicabile solo dai professioisti iscritti all’Albo. Nel caso proposto, fra l’altro, considerato che l’incarico professionale può essere assunto solo dagli iscritti all’Albo (articolo 2231 del codice civile), si configura per i soci l’esercizio abusivo della professione e per il professionista un pesante provvedimento disciplinare. In pratica, in società diverse dalle STP non è possibile avere un socio non professionista. La soluzione è procedere alla trasformazione in STP, società fra professionisti (regolamentata dalla legge 183/2011 e dal Dm 34/2012).
=> Guida alla Società fra Professionisti
Consulente CED
Un Consulente del Lavoro assiste un CED di cui non è socio. Ha qualche responsabilità se il CED svolge anche attività professionale? Si: il professionista che assiste il CED, oltre alla correttezza delle procedure informatiche, ha la responsabilità di controllare che l’attività sia limitata a calcolo e stampa del cedolino, in caso contrario favorisce lo svolgimento dell’esercizio abusivo della professione, violando l’articolo 12 del Codice Deontologico con pesanti conseguenze in ambito disciplinare che potrebbero determinare anche la sua sospensione dall’Albo.
Società in nome collettivo
Quattro Consulenti del lavoro esercitano l’attività professionale con una società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo integrativo del 4%. È corretta questa procedura? No, bisogna applicare il comma 3 dell’articolo 10 della legge di stabilità 2012, che prevede in questo caso la costituzione di una STP, Società tra Professionisti.
=>Regolamento per Società tra Professionisti
Consulenze professionali
Una Srl che esercita attività di elaborazione dati, fornendo ai propri clienti servizi in campo fiscale e lavoro, per quanto riguarda il personale affida la gestione a un consulente del Lavoro, che emette nei confronti della Srl fattura con il contributo integrativo del 4%. La società poi emette fattura ai propri clienti per l’attività di amministrazione del personale? La procedura è corretta? No, per due motivi: il rapporto fra Srl e cliente è nullo perché l’articolo 2231 del codice civile non prevede retribuzione per l’esercizio di un’attività condizionato all’iscrizione in un albo o elenco eseguita da chi non è iscritto; per quanto riguarda la posizione del consulente nei confronti della società, interviene l’articolo 12 del codice deontologico che vieta al professionista comportamenti che favoriscono l’attività irregolare di altri soggetti: il consulente del Lavoro deve assumere direttamente gli incarichi dai singoli clienti.
dei consulenti del Lavoro.