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Assunzioni congiunte nelle imprese agricole

di Francesca Pietroforte

17 Marzo 2014 09:30

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Modalità di utilizzo dello stesso lavoratore in più aziende collegate tra loro per vincoli di gruppo, parentela o contratto di rete.

Il 14 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha fissato le modalità per applicare le assunzioni congiunte e il ricorso contemporaneo di lavoratori dipendenti in diverse aziende agricole, anche cooperative, facenti parte del medesimo gruppo (previa pubblicazione di apposito decreto direttoriale che uniformi la modulistica Unilav).

=>Approfondisci: assunzioni e contratti

I gruppi dimpresa (disciplinati dall’art. 2359 c.c.) sono costituiti da aziende collegate direttamente o attraverso un vincolo economico, finanziario o organizzativo, ma indipendenti dal punto di vista giuridico.Secondo l’art. 31 del DLgs 276/2003, una capogruppo può eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori anche per conto delle altre società.Il DL. 76/2013 conv. con modif. dalla L. 99 del 9 agosto 2013, all’art. 9, co. 11 ha concesso a queste imprese di assumere congiuntamente lo stesso dipendente al fine di prestare attività alle diverse aziende, anche riconducibili a proprietari imparentati fino al terzo grado (in linea retta: genitori, figli, nonni, bisnonni, nipoti, bisnipoti; in linea collaterale: fratelli, zii, nipoti figli di fratelli, pronipoti e cugini; per gli affini: fino al bisnonno/a del coniuge convivente, zii del coniuge, nipote figlio del cognato, pronipote figlio del nipote del coniuge) e ad aziende in reti d’imprese purché la metà agricole.

=>Leggi di più sulle reti di imprese

Comunicazioni obbligatorie. Per imprese con medesimo proprietario tutti gli adempimenti di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione toccheranno a lui, mentre nei gruppi d’impresa toccheranno alla capogruppo; se le imprese appartengono a parenti, invece, dovrà essere sottoscritto un accordo tra imprenditori (depositato presso una associazione di categoria) attraverso cui sarà nominato il soggetto incaricato delle comunicazioni. Contratto di assunzione. Sarà sottoscritto un singolo contratto da tutti i datori di lavoro e dal dipendente: la capogruppo avrà obbligo di espletare quanto definito dalla L. n. 12/1979 e, insieme alle altre, avrà potere disciplinare e direzionale sul lavoratore.

Applicazione

Senza un chiarimento normativo, tuttavia, sarà difficile applicare le assunzioni congiunte nelle diverse aggregazioni d’impresa, dato che le due fattispecie hanno diversa dignità giuridica. vista anche la differenza normativa (art. 31, co. 3-ter, D.Lgs. n. 276/2003) tra assunzione congiunta (in cui il distacco non è necessario) e codatorialità (in cui sono necessari sia il distacco sia la presenza di un contratto di rete, dotato di rilevanza giuridica e siglato per stipulare reti d’impresa).

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Come gestire il lavoro del dipendente assunto congiuntamente? Come valutare orari, tempi per il raggiungimento dei posti di lavoro nella stessa giornata, costi del lavoro tra aziende, rapporti tra diverse aziende e lavoratore, per esempio in rapporto alle sanzioni disciplinari? Il Legislatore dovrà specificare le questioni, altrimenti l’applicazione dei contratti ingenererà malintesi da dirimere ex post, con perdita di tempo e denaro per imprese che lavoratori.