Con la Circolare n.5 del 4 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito i necessari chiarimenti per la corretta applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste dal Destinazione Italia per contrastare il lavoro sommerso e irregolare (maxisanzione, sospensione attività e sanzioni per le violazioni in materia di orario di lavoro e riposi obbligatori): le nuove misure, sono entrate inizialmente in vigore il 24 dicembre con il DL 145/2013, ma la legge di conversione 9/2014 ha introdotto ulteriori modifiche, operative dal 22 febbraio: questo implica un differente calcolo delle sanzioni in base alla data della violazione.
=>Lavoro nero: le irregolarità INPS e INAIL
Contributi e previdenza
La sospensione delle attività d’impresa può scattare anche se nei contratti dei lavoratori risultano irregolarità in termini di documentazione obbligatoria. Per ottenerne la revoca, è necessario l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; a questo punto serve il pagamento della sanzione da 1.950 (lavoro irregolare) a 3.250 (gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza). Per le richieste di revoca effettuate dopo il 24 dicembre scorso è scattata la maggiorazione del 30% in ogni caso, indipendentemente dalla data di sospensione (quindi, anche precedenti). Considerate le due diverse date di entrata in vigore dei provvedimenti, però, in alcuni casi ci sono delle differenze. Dunque, le sanzioni si applicano secondo il seguente schema:
Contratto di lavoro
Rincara del 30% anche la maxi-sanzione di contrasto al sommerso (art. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con modif. dalla L. 23 aprile 2002, n. 73), ma non solo: con la nuova legge le sanzioni salgono da 1.950 a 15.600 euro + 195 di maggiorazione per ciascuna giornata di lavoro effettivo, attenuate a 1.300 – 10.400 euro + 39 al giorno per irregolarità parziali. La sanzione è composta da una quota fissa (in base al numero di lavoratori irregolarmente occupati) più un moltiplicatore di maggiorazione, che varia in base alle circostanze e alla gravità della condotta. Nei due casi di illecito pieno o parziale, il calcolo della multa sarà (doppio del minimo edittale per la base fissa e un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore):
- 3.900 euro per lavoratore + 65 euro di maggiorazione
- 2.600 euro per lavoratore + 13 euro di maggiorazione
Inoltre, la nuova maxi-sanzione non può formare oggetto di diffida amministrativa, per cui il datore di lavoro non avrà diritto a una sanzione ridottissima (pari al minimo per la misura fissa e a un quarto per la maggiorazione giornaliera) a fronte di una immediata regolarizzazione.
=>Regolarità contrattuale: la certificazione per imprese
Orari e turni
In base alla legge di conversione, risultano duplicate – e non più decuplicate come previsto dal DL – le sanzioni amministrative previste dai co. 3 e 4, art. 18-bis, DLgs 66/2003. In particolare, il legislatore si riferisce a quelle per illeciti riguardanti il superamento dei limiti per la prestazione lavorativa settimanale (art. 4, co. 2), mancato riposo giornaliero (art. 7, co. 1) e quello settimanale (art. 9, co. 1), e si applicheranno a partire da quelle riscontrare dal 24 dicembre 2013. La durata media dell’orario di lavoro si calcola su un periodo non superiore a 4 mesi; il riposo settimanale a 14 giorni e quello giornaliero ogni 24 ore. Tali periodi devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre.