Fondo Garanzia PMI: criteri di accesso per i professionisti

di Barbara Weisz

Pubblicato 14 Febbraio 2014
Aggiornato 1 Aprile 2014 11:57

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Il decreto ministeriale applicativo sulle novità per l'accesso al Fondo dei Garanzia per le PMI esteso ai professionisti e alle professioni non ordinistiche: aventi diritti e criteri di valutazione.

Fra le novità introdotte dal Decreto Fare al Fondo di Garanzia per le PMI c’è la possibilità di accedere anche per i professionisti e il decreto attuativo ministeriale spiega nel dettaglio la platea degli aventi diritto e i requisiti per ottenere la garanzia sugli investimenti.

Estensione ai professionisti

Ricordiamo innanzitutto che l’estensione ai professionisti è prevista dal comma 5-bis dell’articolo 1 del Decreto Fare, Dl 69/2013, ed è ulteriormente regolamentata dall‘articolo 7 del decreto applicativo ministeriale, firmato il 27 dicembre e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ai professionisti è riservata una quota del Fondo non superiore al 5% delle sue risorse.

=> Fondo Garanzia PMI: i nuovi criteri di accesso

Sono ammessi tutti gli iscritti agli Ordini professionali, e anche gli aderenti alle associazioni professionali non ordinistiche comprese nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 4/2013, e in possesso della relativa attestazione: sono le cosiddette professioni non organizzate, ovvero non riferite a un Ordine professionale, che ora sono però regolamentate e quindi riconosciute proprio dalla sopra citata legge del 2013. Al momento, le associazioni comprese nell’elenco del Ministero, che rilasciano l’attestato di qualità (e quindi che consentono ai propri iscritti di rivolgersi al Fondo di Garanzia), sono oltre 30 fra cui formatori per la sicurezza, interpreti, consulenti di management e così via (vai all’elenco completo).

=> Consulta la Riforma delle Professioni non regolamentate

Valutazione delle domande

Per valutare le domande dei professionisti sono previsti specifici criteri, dettagliati nell’allegato al decreto (lettera G). Gli stessi criteri valgono anche per le imprese in contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei bilanci. È prevista una procedura ordinaria di valutazione, che viene effettuata su due indici riferiti alle ultime due dichiarazioni dei redditi: la copertura degli oneri finanziari e l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. A ognuna di queste due voci è abbinato un valore di riferimento, sulla base del quale si assegnano punteggi che vanno da 0 a 3. Quindi, il valore massimo per ogni attività professionale può variare da 0 a 6. In base a questo indicatore, l’attività o impresa viene classificata a livello:

  • A (punteggio superiore a 5);
  • B (punteggio pari a 3 o 4);
  • C (punteggio da 0 a 3).

Questo, per ogni esercizio fiscale, in base a quanto risulta dal modello UNICO. Da evidenziare che per le richieste di intervento del Fondo inviate fra l’1 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i richiedenti devono indicare il fatturato e la situazione patrimoniale rilevati al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

I punteggi attribuiti in base al meccanismo sopra descritto vengono poi rapportati ai due anni di esercizio, e l’impresa in base a questa ulteriore scrematura viene inserita in fascia 1, 2 o 3:

  • sono comprese in fascia 1 tutte le attività che ottengono il livello A per entrambi gli esercizi fiscali esaminati;
  • sono invece in fascia 2 quelle che hanno in entrambi i casi il livello C, mentre per le attività che hanno ottenuto valutazioni intermedie vengono esaminati ulteriori indicatori relativi a fatturato, utili, margini;
  • l’inserimento in fascia 3 corrisponde a una valutazione negativa del comitato.

Nuova attività. Nel caso in cui si tratti di una nuova attività, per la quale non sono utilmente valutabili i risultati degli ultimi due esercizi, i criteri sono i seguenti:

  • ammissibili se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è a fronte di un programma di investimento;
  • non ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (compresi i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

I professionisti richiedenti devono documentare l’avvenuto versamento dei mezzi propri e inviare il business plan (per le operazione sotto i 25mila euro, basta il conto economico), completo di bilancio previsionale almeno triennale, compilato in base all’allegato 7. Se l’operazione è inferiore ai 50mila euro, il business plan si compila in base allo schema dell’allegato 7 bis.

=> Leggi come redigere il Business Plan

Cicli produttivi ultrannuali

Se le operazioni si riferiscono a imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all’iniziativa da realizzare, sono ammissibili solo se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa. In questo caso, devono presentare anche un business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7ter. Non sono invece ammissibili se la durata dell’operazione eccede il ciclo economico dell’iniziativa, o se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (in modo documentato), sono inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa.

Internazionalizzazione PMI

Le operazioni a valere sulle Sezioni speciali finalizzate a favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI, alimentate dai contributi delle Camere di Commercio a favore di imprese che registrano una quota dell’export sul fatturato inferiore al 30%, o che non hanno ancora iniziato ad operare sui mercati internazionali, e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, sono ammissibili se l’operazione è un finanziamento a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione. Devono presentare un business plan sulla base dell’allegato 7-quater. Anche qui, non sono ammissibili se la durata dell’operazione eccede la durata del ciclo economico legata al processo di internazionalizzazione, o se i mezzi propri (versati in modo documentato), sono inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa.

Cooperative

Infine, se la forma sociale è una cooperativa: il MOL (Margine Operativo Lordo) è calcolato al lordo dei “ristorni” e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa. Il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni” e del “vantaggio cooperativo”. I mezzi propri comprendono anche la voce di bilancio “prestiti da soci”. Per maggiori informazioni consultare l’allegato al decreto con i criteri per l’accesso al Fondo di Garanzia.