In Gazzetta Ufficiale il DL 4/2014 con cui il Governo avvia la voluntary disclosure sui capitali all’estero (emersione e rientro): la sanatoria consente la regolarizzazione con sanzioni ridotte e senza conseguenze penali. L’emersione volontaria è una sorta di scudo fiscale (ma senza sconti sull’imposta), accessibile a persone fisiche (anche titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo), enti non commerciali e società semplici. Procedura da avviarsi entro il 30 settembre 2015 e per una sola volta (se si decide di collaborare, bisogna dichiarare tutto e subito).
La sanatoria
Il condono fiscale consiste in: nessuna conseguenza penale per dichiarazione infedele (articolo 4, Dlgs 74/2000) o per omessa dichiarazione (articolo 5 dello stesso Dlgs); sanzioni dimezzate per dichiarazione fraudolenta o se le attività vengono trasferite in Italia, in un paese UE o dello Spazio economico Europea (che comprende anche Norvegia e Islanda), o se le attività erano già detenute in uno dei predetti Stati, o ancora se il contribuente rilascia ad intermediario estero autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane le informazioni sui capitale emersi (in tutti gli altri casi, sanzioni ridotte di 1/4).
Voluntary disclosure
- La dichiarazione. Il contribuente dichiara all’amministrazione finanziaria investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, direttamente o per interposta persona. In pratica, bisogna dichiarare i capitali di cui al modulo RW della dichiarazione dei redditi (investimenti all’estero): conti correnti, investimenti finanziari, immobili, oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni.
- La richiesta. Per aderire alla sanatoria si presenta istanza fornendo gli elementi (anche documentali) per la ricostruzione del reddito derivante dai capitali da far riemergere e dalla loro dismissione, per tutti i periodi di imposta per cui non sono ancora scaduti in termini di accertamento.
- Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione, dopo che l’Agenzia delle Entrate avrà emesso avviso di accertamento sulla base di quanto dichiarato dal contribuente. Dopo 30 giorni dal pagamento, l’Agenzia comunica all’autorità giudiziaria la conclusione della procedura.
La procedura non è ammessa se il contribuente è già sotto accertamento o sia a conoscenza formale di accessi, ispezioni, verifiche, avvio di accertamenti amministrativi o procedimenti penali, per violazione di norme tributarie sul capitale da far emergere (Fonte: DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.23 del 29 gennaio 2014).