Conto alla rovescia per lo stop alle fatture cartacee nei confronti della Pubblica Amministrazione: gli enti non potranno più accettarle né procedere al loro pagamento se non successivamente alla ricezione del documento elettronico. I fornitori, pertanto, dovranno gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità digitale, sia in emissione sia in trasmissione e conservazione.
Fattura elettronica: avvio
Da quest’anno, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale e in anticipo rispetto a Francia e Germania, in Italia sarà adottata la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, imponendo alle imprese di dematerializzare il processo di approvvigionamento: questo dovrebbe ridurre i costi e alla lunga abbattere le barriere commerciali tra i Paesi membri della UE.Entro giugno 2014 si parte con Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti di Previdenza Nazionale. Seguiranno, entro giugno 2015, tutte le altre amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT: che non potranno né accettare fatture in forma cartacea né pagarle, neppure in forma parziale, sino all’invio di una regolare fattura elettronica.
Decorrenza termini
La fattura elettronica è un documento in formato XML (eXtensible Markup Language) sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, non contenente codice eseguibile né macroistruzioni, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato all’Amministrazione destinataria. Tale definizione può riferirsi a una fattura singola o a un lotto. In sintesi, è il processo automatizzato di emissione, invio, ricezione ed elaborazione dei dati delle fatture per via elettronica.
Fattura per la PA
La fattura elettronica da utilizzare nei rapporti con la PA è un file in formato XML che ricalca il modello fornito da Agenzia dalle Entrate e Sogei. Deve essere trasmessa in una delle seguenti modalità:
- file contenente una singola fattura;
- file contenente un singolo lotto di fatture;
- file in formato compresso contenente una singola fattura o un lotto di fatture.
Il nome del file da trasmettere deve rispettare la seguente nomenclatura:
- codice del Paese espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- identificativo univoco del soggetto trasmittente rappresentato dal suo codice fiscale;
- numero progressivo del file avente lunghezza massima di cinque caratteri.
Il secondo e il terzo elemento devono essere separati dal carattere underscore (“_”). Esemplificando il nome del fattura potrebbe essere indicato nel seguente modo: ITBCDFGL70B01A001B_00001.xml.
Firma della fattura
Il soggetto che emette la fattura deve apporre la firma tramite un certificato di firma qualificata per garantire l’integrità delle informazioni contenute e l’autenticità del mittente. Il file archivio non deve essere firmato elettronicamente, ma tutti i file di fattura presenti al suo interno devono essere firmati.