Mentre il Paese lamenta la scarsa incisività della Legge di Stabilità e teme il peso delle nuove tasse (per prima la Trise, che con la Tasi sostituisce l’IMU prima casa), il ministro del Tesoro Fabrizio Saccomanni precisa: «per la prima volta negli ultimi anni la manovra finanziaria riduce la pressione fiscale» (dal 44,3 al 44,2% del PIL nel 2014, al 43,7% nel 2016) con «un’inversione di tendenza» su cui il governo è intenzionato a proseguire grazie anche alla Spending Review.
Aumento tasse
Gli aumenti del gettito riguardano soprattutto gli intermediari finanziari (2,6 miliardi) e la rivalutazione delle partecipazioni e dei beni delle imprese (di carattere volontario, comportando anche effetti positivi sui bilanci). Previsto l’aumento dell’imposta di bollo su conti deposito titoli e su altri strumenti finanziari, nonché la revisione delle detrazioni. Le famiglie ne sono toccate solo in parte, mentre sono per lo più oggetto di sgravi fiscali (1,5 miliardi di maggiori detrazioni IRPEF sul lavoro dipendente) e di una riduzione pari a un miliardo relativa alla tassazione degli immobili.
Misure fiscali nel Ddl Stabilità
- Detrazioni lavoro dipendente: aumentano per redditi da lavoro dipendente compresi fra 8mila (la soglia di esenzione) e 55mila euro (art. 6, comma 1). => Leggi i dettagli di tutte le misure su imprese e lavoro
- Deduzione IRAP nuove assunzioni: fino a 15mila euro per ogni nuovo assunto nelle imprese che incrementano il numero totale dei dipendenti (art. 6, comma 3).
- ACE: posticipato il beneficio fiscale sulla ricapitalizzaizone delle imprese fino al settimo periodo fiscale (dal quarto) e aumento dell’aliquota al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e al 4,75% nel 2016 (oggi è al 3%). (Articolo 6, commi 5 e 6)
- Bonus: proroga delle detrazioni 65% sulla riqualificazione energetica e 50% sulle ristrutturazioni edilizie per il 2014. Prorogato anche il bonus mobili al 50%. (articolo 6, comma 7). =>Vai al focus sulle proroga di ecobonus e detrazione ristrutturazioni
- Tasse immobili: arriva la nuova Trise, che sostituisce la vecchia Tassa sui rifiuti prevedendo anche un’imposta sui servizi indivisibili del comune. E’ composta dalla Tari, tassa sui rifiuti, che si paga in base ai rifiuti prodotti, e dalla Tasi, con aliquota standard dello 0,1% che i comuni possono alzare fino allo 0,25%. La Tasi ingloba l’IMU sulla prima casa, mentre si somma all’IMU sulle altre abitazioni: la somma di IMU e Tasi non può superare l’1,16%. Torna infine l’Irpef fondiaria per le seconde case sfitte, nella misura del 50%. In estrema sintesi, scende l’imposizione fiscale sulla prima casa (ma c’è un problema relativo agli immobili più modesti, che prima grazie alle detrazioni prima casa erano esenti dall’IMU e che ora invece pagherebbero la Tasi. Si ipotizza un ritorno della detrazione, limitato probabilmente a 50 euro, dai 200 dell’IMU prima casa). Salgono le tasse sugli altri immobili (di un decimale, perché prima l’IMU massima era all’1,06%), soprattutto sulle seconde case sfitte. Infine, prevista una deduzione per l’IMU pagata dalle imprese sugli immobili industriali, pari al 20%: critiche dalle imprese, che la ritengono troppo bassa.
- Riordino agevolazioni: entro il 31 gennaio 2014 il legislatore deve provvedere a un riordino delle detrazioni Irpef al 19%. In mancanza di tale provvedimento,ci sarà un taglio lineare di tutte le detrazioni al 18% per il periodo d’imposta 2013 (dichiarazioni 2014) e al 17% per quello successivo. Si tratta di un provvedimento rilevante, perché riguarda detrazioni Irpef largamente utilizzate dai contribuenti, e che producono notevoli risparmi in dichiarazione (spese mediche, mutui prima casa, istruzione). E’ previsto dall‘articolo 17, commi 2 e 3.
- Contributo di solidarietà: prorogato fino al 2016 il prelievo del 3% sui redditi annui superiori a 300mila euro (si applica sulla arte che eccede l’importo), che avrebbe dovuto terminare a fine 2014. Articolo 18, comma 5.
- Rivalutazione beni d’impresa: riguarda i beni, anche strumentali, e le partecipazioni, sono invece esclusi i beni merce. Per la rivalutazione, previste imposte sostitutive (al 16%) da tre rate annuali. Per il riallineamente del valore delle paertecipazioni, imposta sostituitiva sempre al 16% in unica rata annuale. (Articolo 6, commi da 8 a 18).
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Iva cooperative sociali: reata al 4% per prestazioni socio sanitarie e assistenziali (blooccato l’aumento al 10% che era stato presvisto dalla Legge di Stabilità 2013). (Articolo 6, comma 23)
Imposta di bollo sul conto titoli: l’aliquota passa dal 2014 allo 0,2% rispetto dall’attuale aliquota dello 0,15%. Articolo 17, comma 7. - Svalutazioni per enti finanziari: per banche, assicurazioni, e altre società finanziarie la deducibilità fiscale di svalutazioni e perdite sui crediti è limitata all’anno in cui sono iscritte in bilancio e ai quattro esercizi successivi (prima si spalmava su 18 esercizi). E’ integralmente dedicibile nell’anno di iscrizione a bilancio solo la perdita su crediti derivante da cessione a titolo oneroso (vendita). Articolo 6 commi da 19 a 22.
- Oneri per somme restituite: sono deducibili in periodi di imposta successivi oppure rimborsabili. Riguarda il recupero, da parte del contribuente, delle imposte eventualmente versate su somme successivamente restituite al lordo al soggetto erogatore. (Articolo 6, comma 24).
- Compensazione crediti: i contribuenti che utilizzano in compensazione crediti che emergono dalle dichiarazioni per un importo superiore a 15mila euro, hanno l’obbligo del visto di conformità. In pratica, viene equiparato il regime Irpef, Ires e Irap, a quanto già previsto per l’IVA. Articolo 17, comma 1.
- Rimborsi imposte: l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli preventivi prima di erogare i rimborsi sulle imposte sui redditi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro.
- Imposta di bollo sui documenti telematici: prevista un’imposta forfettaria di 16 euro per tutte le istanze telematiche presentare all’amministrazione pubblica (Stato, regioni, province, comuni e via dicendo). Un decreto attuativo stabilirà le modalità di pagamento dell’imposta. Articolo 18, commi da 6 a 11.
- Vendita terreni: prorogate le agevolazioni sulla vendita di terreni agricoli alla piccola proprietà contadina, con imposta catastale all’1% per le operazioni a favore di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali. Negli altri casi l’aliquota è fissata al 12%. (Articolo 18, commi 23 e 24).