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Rilascio DURC su certificazione di un credito

di Barbara Weisz

22 Ottobre 2013 15:33

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Procedura ed obblighi per il rilascio del DURC su presentazione della certificazione di un credito con la PA: regole e precisazioni dal Ministero del Lavoro.

Le imprese che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione possono ottenere il DURC anche in presenza di mancati versamenti contributivi, presentando la certificazione del credito: su questa norma – contenuta nell‘articolo 13-bis, comma 5, del Dl 52-2012 (convertito dalla legge 94/2012) e regolamentata dal decreto 13 marzo 2013 – sono arrivati i primi chiarimenti del Ministero del Lavoro, con la Circolare 40/2013.

Rilascio DURC

Il DURC rilasciato dietro certificazione crediti contempla procedure differenti da quelle ordinarie: è sempre l’impresa titolare del credito a dover effettuare la richiesta, e se viene richiesto d’ufficio (per esempio da una PA), è necessario un passaggio in più ad opera dell’azienda, che dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti dell’amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica. In questo modo otterrà un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012″, dicitura contenuta nel DURC dietro Certificazione Crediti.

Requisiti

I crediti vantati devono essere certi, liquidi ed esigibili, e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”. Per il rilascio del DURC, l’impresa deve comunicare gli estremi della certificazione ottenuta (amministrazione che l’ha rilasciata, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento), e il codice per identificarla utilizzando l’apposita piattaforma del Ministero.

DURC in compensazione

Ecco, nel dettaglio, tutti gli elementi che devono essere contenuti nel Durc rilasciato dietro certificazione di un credito:

  • dicitura di emissione “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012“,
  • importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile,
  • estremi della/e certificazioni comunicate al momento di richiesta DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile,
  • data eventuale del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il DURC può essere utilizzato per tutte le previste disposizioni di legge. Attenzione: le certificazioni che vengono utilizzate per ottenere il DURC possono essere cedute o usate per ottenere anticipazioni solo «previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC» e compravata da un DURC aggiornato, da esibire alla banca o all’intermediario finanziario. Fonte: Circolare 40/2013 del Ministero del Lavoro