Tra le aree tematiche interessate dalla Riforma Fornero rientra, come noto, l’istituto del cosiddetto lavoro a progetto, disciplinato dagli artt. 61 e ss. del D.lgs n. 276/2003. In particolare, l’attenzione del legislatore si è focalizzata sull’esigenza di contenere il fenomeno dell’utilizzo distorto – in chiave elusiva – di rapporti formalmente qualificati come prestazioni di lavoro autonomo rese in forma libero professionale, assoggettati al regime dell’IVA, in luogo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità “a progetto”. L’obiettivo è stato perseguito mediante l’introduzione di un sistema di presunzioni contemplate dal nuovo comma 1 dell’art. 69 bis del D. lgs n. 276/2003.
Collaborazioni non ammesse
Il legislatore prevede dunque che, al verificarsi di date condizioni, il rapporto contrattuale venga ricondotto per forza di legge alla fattispecie del lavoro a progetto, con applicazione della relativa regolamentazione e, a cascata, in carenza degli elementi fondanti il contratto di lavoro a progetto, al lavoro subordinato. La legge precisa che non possono essere considerati collaboratori coordinati e continuativi :
- i professionisti con iscrizione obbligatoria ad un ordine professionale o appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali quando svolgano l’attività professionale loro propria;
- quando l’attività di lavoro autonomo sia connotata da competenze teoriche o tecnico-pratiche di grado elevato e l’interessato goda di un reddito annuo minimo pari a quello che determina l’obbligo di pagamento dei contributi per artigiani e commercianti, ossia a euro 19.000,00 circa.
La presunzione che il lavoro autonomo libero professionale mascheri una collaborazione continuata e continuativa opera automaticamente, quando coesistano almeno due dei tre presupposti seguenti:
- la collaborazione per uno stesso committente è durata 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
- oltre l’80% del fatturato del collaboratore nell’arco dell’anno solare proviene dal medesimo committente: sul punto, la legge chiarisce che questa regola vale anche qualora formalmente il corrispettivo venga versato da soggetti diversi, i quali siano, però, sostanzialmente facciano capo al medesimo centro di interessi;
- il collaboratore ha una postazione fissa presso la sede del committente.
Quando si verifichino due di tali circostanze, il rapporto di collaborazione andrà per legge riqualificato come rapporto di collaborazione a progetto, con conseguente applicazione della relativa disciplina legale, in ordine al regime sanzionatorio previsto in caso di contratto a progetto non conforme al modello legale, nonché al rispetto degli adempimenti contributivi.
Trasformazione del contratto
Ciò comporta che sussisterà l’obbligo di individuazione di uno specifico progetto, in mancanza del quale il collaboratore potrà chiedere l’accertamento in via presuntiva della natura subordinata del rapporto; peraltro, quando il contratto di collaborazione sia stato stipulato per aggirare la disciplina del contratto di lavoro a tempo subordinato, l’accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione è sempre consentito al collaboratore, che allegherà a sostegno della propria pretesa i classici elementi che dottrina e giurisprudenza reputano indicativi rispetto alla sussistenza del vincolo di subordinazione.
Sul punto, infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è recentemente espresso, chiarendo che la presunzione introdotta con il nuovo art. 69 bis del D. lgs n. 276/2003 rappresenta sostanzialmente uno strumento che ha l’effetto di invertire l’onere della prova, ponendo a carico del committente/datore di lavoro l’onere di fornire idoneo riscontro circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Il Ministero richiama espressamente l’attenzione sul fatto che tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo, di far valere direttamente un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art. 2094 c.c. ove siano invocabili gli ordinari criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici. Le disposizioni contenute nell’art. 69 bis non rappresentano, pertanto, l’unico strumento utile a ricondurre un rapporto di natura autonoma nell’alveo di una prestazione più strutturata di collaborazione a progetto o di subordinazione, ma integrano un mezzo che semplifica tale possibilità, mediante il ricorso a un meccanismo di carattere presuntivo.
Sul piano della tutela processuale, si noti che il collaboratore professionale autonomo non è destinatario delle norme che regolano il rito del lavoro. Tuttavia, quando concorrano due dei tre indicatori idonei a far scattare la presunzione che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’art. 69 bis del D. lgs. 276/2003 consente anche ai titolari di partita IVA di avvalersi della tutela predisposta dalla legge in tema di contratto di lavoro a progetto e di godere dei benefici del rito speciale del lavoro.
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*A cura dell’Avvocato Corinne Ciriello, socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi di Milano; si occupa prevalentemente di responsabilità civile, contrattualistica e diritto del condominio e del lavoro.