Pubblicato il regolamento Consob relativo al crowdfunding online da parte delle start up innovative: si tratta di un passaggio particolarmente impostante sia per le giovani imprese a cui si rivolge sia perché si tratta del primo riferimento normativo di questo genere (equity crowdfunding) in Europa.
In realtà, di piattaforme di crowdfunding ce ne sono già diverse anche in Italia, pur non essendo certo un Paese all’avanguardia, anche per i ritardi legislativi in materia.
Ma in questo caso la novità rilevante riguarda il fatto che non si tratta di sostenere un progetto, ma un’azienda, quindi di una sorta di raccolta di capitali (o di quote societarie che dir si voglia), attraverso internet.
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Il regolamento Consob arriva in adempimento del decreto Sviluppo bis, Dl 179/2012, convertito con la legge 221/2012, che con l’articolo 25 istituisce le start up innnovative e con l’articolo 30 prevede la possibilità di raccogliere capitali di rischio attraverso il crowdfunding.
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La Consob ha sottoposto il Regolamento a pubblica consultazione nell’aprile scorso (leggi qui) e ora tutti i passaggi sono terminati ed è avvenuta la pubblicazione sul sito della Commissione di Vigilanza sulla Borsa, insieme agli esiti della consultazione e della Relazione sull’attività di Analisi di Impatto.
Regolamento Consob crowdfunding
Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti: disposizioni generali, registro e la disciplina dei gestori di portali, disciplina delle offerte tramite portali.
Fra le regole più importanti, l’istituzione del registro dei gestori, a cui si deve iscrivere chi vuole esercitare l’attività di equity crowdfunding (c’è una sezione speciale per banche e intermediari finanziari). Previsti specifici requisiti di onorabilità e competenza dei soci, regole sulle cariche societarie, obblighi informativi.
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Sono indicate le modalità di iscrizione al Registro e i tempi necessari per l’adempimento (60 giorni), i poteri della Consob, le cause di cancellazione dal registro, che può avvenire: su richiesta del gestore, a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza alla Consob o per effetto dell’adozione del provvedimento di radiazione.
Ci sono le regole di condotta dei gestori, che devono assicurare diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte.
Le informazioni al pubblico (ovvero agli investitori) devono essere corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti. Ad esempio, gli elementi informativi fondamentali dell’offerta devono essere pubblicati in forma sintetica e facilmente comprensibile.
Il portale deve avere una sezione di investor education, curata dalla Consob.
L’investitore deve dichiarare formalmente di aver compreso il servizio svolto dal portale, e di essere in grando di sostenere economicamente l’investimento che eventualmente potrà effettuare. Solo dopo questi passaggi, può accedere alle schede relative agli investimenti, che a loro volta sono compilate rispettando un elenco tassativo degli elementi infromativi.
Il gestore trasmette poi gli ordini a banche e imprese di investimento che operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico del Risparmio e della relativa disciplina di attuazione. Queste regole non si applicano al di sotto si determinate soglie di investimento:
- per le persone fisiche: 500 euro per ogni investimento oppure 1000 euro annui,
- per le persone giuridiche: 5mila euro per investimento e 10mila euro annui.
I gestori sono tenuti a specifiche regole di condotta di tutela degli investitori relative a gestione dei rischi operativi, riservatezza, conservazione della documentazione, comunicazioni alla Consob.
Per quanto riguarda la disciplina delle offerte, almeno il 5% deve essere sottoscritto da investitori professionali o fondazioni bancarie o incubatori.
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Il gestore deve verificare che l’emittente (ovvero la start up):
- abbia previsto in statuto il diritto di recesso dalla società o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano il controllo a terzi.
- Preveda la pubblicazione dei patti parasociali sul proprio sito internet.
I fondi necessari al perfezionamento degli ordini vengono versati in un conto indisponibile intestato all’emittente, acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini.
L’investitore ha il diritto di revoca in caso di cambiamenti significativi della situazione dell’emittente o delle condizioni dell’offerta.