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Contratti di Lavoro: durata e rinnovi

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 5 Giugno 2013
Aggiornato 8 Giugno 2016 09:09

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Vademecum sull’applicazione del nuovo dettato normativo per i contratti di lavoro a tempo determinato e di natura intermittente.

Contratto a termine

La Riforma del Lavoro ha in parte liberalizzato il rapporto a termine, nel senso che ora il primo contratto a tempo determinato stipulato può essere acausale (di durata fino a 12 mesi ed in ogni caso non prorogabile), salvo che tra lavoratore e datore di lavoro siano stati consumati rapporti di natura subordinata.

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Per questi primi contratti a termine acausali, i periodi cuscinetto sono  di 30 o 50 giorni (la sanzione in caso di lavoro nero viene applicata dal giorno 31e  51) mentre negli altri casi gli intervalli tra due stipule restano 60 e 90 giorni salvo  assunzione di un lavoratore in mobilità.

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Diversamente, non possono essere applicate le sanzioni di cui all’art. 19, D.Lgs. 276/2003 in caso di mancata o tardiva comunicazione della prosecuzione del contratto al di là del termine precedentemente individuato, né in caso di mancato rispetto dei periodi cuscinetto.

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Contratto intermittente

È possibile assumere la stessa persona (che già lavorava con contratto a termine) attraverso il contratto intermittente bypassando gli intervalli temporali previsti dall’art. 5, co. 3, D.Lgs. 268/2001, ma bisogna accertarsi di non incorrere nella violazione dell’art. 1344 c.c., che implicherebbe la conversione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato.

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È possibile stipulare contratti intermittenti anche se la prestazione lavorativa si sviluppa su periodi lunghi, poiché la validità si ottiene attraverso la mancanza di coincidenza tra la durata della prestazione e quella del contratto stesso, e da questa differenza si devono evincere le caratteristiche di discontinuità e intermittenza.

È comunque necessario che i contratti nazionali prevedano periodi determinati nel corso dell’anno in cui sia possibile la sottoscrizione di questo tipo di contratti a seconda delle mansioni richieste.

Per quanto riguarda le sanzioni, quanto indicato nell’art. 1, co. 21, lett. b), L. 92/2012 in caso di mancata o tardiva comunicazione dell’attivazione del lavoro intermittente vale per ogni lavoratore nell’arco dei 30 giorni (e non per ogni giorno di lavoro in cui la comunicazione non è stata effettuata).