Le reti d’impresa sono state inserite tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione delle gare di appalto dal Decreto Sviluppo-bis (DL 179/2012, conv. in L. 221/2012) che ha novellato il testo dell’art. 34 del CCP.
Confindustria, la sua agenzia RetImpresa e l’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) hanno eseguito una segnalazione (n.2 del 27 settembre 2012) per richiamare l’attenzione di Governo e Parlamento sull’opportunità di individuare una disciplina ad hoc per la partecipazione dei contratti di rete alle procedure di appalto.
=>Leggi anche: Confindustria spiega le Reti d’impresa alle PMI
Per dare concreta attuazione alle disposizioni del Dl Sviluppo-bis, l’AVCP ha pubblicato la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 in tema di “Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 34 e 37 del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163” di particolare utilità per le imprese interessate.
Si tratta di prime indicazioni sulle concrete modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità applicative.
Dette indicazioni potranno essere oggetto di successive puntualizzazioni in relazione alle eventuali, ulteriori problematiche che dovessero emergere dalla prassi applicativa.
=>Leggi anche: RetImpresa spiega disciplina ed evoluzioni del contratto di rete
Criteri di partecipazione
Sono declinate in modi diversi a seconda del grado di strutturazione della rete, con riferimento anche all’oggetto della specifica gara. Si distinguono tre casi, ciascuno trattato in dettaglio nella determina:
- rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica;
- rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune;
- rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica.
Ai fini della partecipazione alla gara, è inoltre necessario considerare la forma assunta dal contratto di rete a monte: redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e iscritto nel registro delle imprese presso le Camere di commercio; nel caso di acquisto della soggettività giuridica, è esclusa la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale ai sensi dell’art. 24 del citato Dlgs. 82/2005. La forma di redazione del contratto di rete a monte inciderà poi sulla forma di conferimento del mandato a valle all’impresa capogruppo per la partecipazione alla gara.
Qualificazione
È necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla procedura di gara, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.
Sussiste inoltre il divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice.
Esecuzione
Individuati i paletti atti a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi e costi fissati, ovvero l’offerta dell’aggregazione delle imprese retiste che partecipano alla gara determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
In caso di eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete, in fase di partecipazione, trova applicazione la disciplina generale dettata dal combinato disposto dei commi 9, 18 e 19 dell’art. 37. A valle della stipulazione del contratto di appalto l’eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete non può essere in alcun caso opposto alla stazione appaltante.
__________
Per approfondimenti, leggi la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013