Aggregazioni di imprese volte a sostenere la presenza delle aziende sui mercati esteri, i consorzi per l’internazionalizzazione sono regolamentati dalla Legge 134/2012, che ne sancisce requisiti di accesso, agevolazioni e contributi. Secondo il co. 3 della norma, le loro attività devono riguardare la diffusione internazionale di prodotti e servizi delle PMI e la realizzazione di collaborazioni e partenariati con le imprese estere (es.: importazione di materie prime e semilavorati; formazione specialistica per l’internazionalizzazione; qualità, tutela e innovazione di prodotti e servizi commercializzati all’estero…).
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Contratto
Per costituire un consorzio per l’internazionalizzazione si può ricorrere alle modalità individuate dagli artt. 2602 e 2612 c.c. o farlo come società consortile, società cooperativa da PMI (meno di 250 dipendenti, fatturato sotto i 50 milioni di euro o bilancio annuo sotto i 43 milioni) industriali, società artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari con sede sul territorio nazionale. Attraverso il contratto di consorzio gli imprenditori pongono in essere una organizzazione comune finalizzata alla disciplina e svolgimento di determinate fasi dell’attività d’impresa.
- Consorzi con attività interna (funzione di disciplina e coordinamento): contratto scritto con oggetto, durata (in mancanza, la durata del contratto è di 10 anni), sede dell’ufficio (se esistente), obblighi e contributi dei consorziati, poteri degli organi consortili, condizioni per ammettere nuovi consorziati, sanzioni per inadempienze dei consorziati e cause di recesso ed esclusione dal consorzio.
- Consorzi con attività esterna (art. 2612 e segg. c.c.): possono comportare l’assunzione di obbligazioni per conto dei componenti del consorzio, nei modi previsti dal mandato senza rappresentanza.
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La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi deve spettare alle PMI consorziate. E’ possibile tuttavia inserire nella compagine sociale anche aziende commerciali, enti pubblici, privati, banche, imprese di grandi dimensioni che non godano dei contributi previsti dal Legislatore.
Agevolazioni a fondo perduto
Per quanto riguarda i contributi, questi consorzi possono ottenere fino al 50% delle spese sostenute nell’ambito di progetti per l’internazionalizzazione a fondo perduto, anche nel caso di progetti pluriennali fino a 3 anni o di contratti di rete con PMI non consorziate. Per ottenere i contributi, è necessario:
- una clausola nello statuto che vieta di distribuire gli avanzi di utili di esercizio alle imprese consorziate e socie anche se l’aggregazione venisse sciolta.
- un fondo costituito da un minimo del 25% con quote di partecipazione non superiori al 20% del fondo stesso ma non inferiori a 1.250 euro;
- non essere in liquidazione o in procedura concorsuale.
Le spese finanziabili devono essere comprese tra 50.000 e 400.000 euro, il progetto deve riguardare almeno 5 PMI operanti nel medesimo settore o filiera e provenienti da 3 regioni diverse (fanno eccezione i consorzi con sede legale in Sicilia e Valle d’Aosta). Le imprese che costituiscono il consorzio e quelle che rientrano nel contratto di rete devono rispettare quanto previsto per i contributi de minimis, e cioè una stessa impresa non può usufruire di contributi di importo complessivo superiore a 200.000 euro in 3 esercizi.
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Le spese ammissibili consistono in: quote di partecipazione a fiere internazionali; affitto e allestimento dello stand consortile o di show-room temporanei; interpretariato, traduzione, servizio hostess; noleggio di attrezzature e strumentazioni; oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione di eventi promozionali; realizzazione del marchio consortile e relativi oneri di registrazione; brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali; spese di viaggio per un massimo di 2 rappresentanti del consorzio in occasione degli eventi promozionali previsti nel progetto; spese di viaggio e soggiorno di operatori esteri; creazione del sito web consortile; onorari per docenti secondo tariffari previsti dall’Ue e spese di viaggio ed alloggio; spese di coordinamento per la gestione del progetto di internazionalizzazione; spese generali forfettarie non superiori al 10% del costo totale delle iniziative.
Agevolazioni fiscali
Le somme accantonate in riserve di patrimonio netto contribuiscono nella costituzione del reddito di esercizio ai fini Ires se non vengono utilizzate per coprire perdite, aumentare il fondo consortile o il capitale sociale. Per questi consorzi, infine, vale la non imponibilità IVA in quanto forniscono servizi connessi con il commercio estero.