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Società tra Professionisti: istruzioni dai Consulenti del Lavoro

di Barbara Weisz

Pubblicato 24 Aprile 2013
Aggiornato 7 Agosto 2013 11:46

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Dal 21 aprile è possibile aprire una StP: l'Ordine dei Consulenti del Lavoro è il primo a predisporre un regolamento interno: albo speciale, iscrizione, deontologia, cause di cancellazione.

A pochi giorni dal debutto delle Società tra Professionisti (StP) il 21 aprile, sono arrivate le prime istruzioni specifiche in seno ad un ordine, quello dei Consulenti del Lavoro, con le indicazioni e la bozza della modulistica.

=>Scopri le Società tra Professionisti in vigore dal 21 aprile

Questa nuova tipologia di impresa è stata introdotta dal DM n.34/2013 in attuazione della Legge di Stabilità 2012 (legge 183/2011, articolo 10, commi da 3 a 11).  Le nuove StP riguardano solo le professioni regolamentate e di conseguenza «rientrano a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli Ordini».

La Circolare CdL recepisce quanto previsto dal Regolamento delle StP, di recente pubblicazione in G.U., su: obblighi, requisiti, incompatibilità, iscrizioni, responsabilità.

Leggi il Regolamento:
StP – Società tra Professionisti

Albo e iscrizione

Il primo passo è l’iscrizione ad un Albo Speciale (la delibera per la cui istituzione è già in bozza). Tra le altre cose, bisognerà indicare: ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante,  dei soci iscritti e degli eventuali iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. La quota di iscrizione annuale sarà uguale a quella prevista per le persone fisiche (190 euro).

La domanda da presentare al Consiglio dell’Ordine in cui ha sede legale la società, avrà in allegato:

  • atto costitutivo e statuto della società in copia autentica: se la forma è la società semplice, può bastare una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.
  • certificato di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e certificato di iscrizione all’Albo, elenco o registro dei soci professionisti non iscritti presso l’ordine o collegio cui è rivolta la domanda.

Le società multidisciplinari (una delle novità introdotte) si iscrivono presso il Registro dell’Ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. Se non c’è un’attività prevalente, devono invece iscriversi in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.

Il Consiglio dell’Ordine delibera entro 60 giorni dalla domanda, dopo aver verificato i requisiti richiesti a soci, legale rappresentante e amministratori della società:

=>Leggi i requisiti per costituire una Società tra Professionisti

Se l’Ordine rileva motivi per non accogliere la domanda, li comunica tempestivamente al legale rappresentante, che ha 10 giorni per presentare, in forma scritta, osservazioni ed eventuali documenti. L’eventuale provvedimento motivato di diniego viene notificato dall’Ordine al legale rappresentante della società, che lo può impugnare.

Regole deontologiche

Sia i soci professionisti sia la società sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell’ordine al quale risultino iscritti. In presenza di una violazione deontologica da parte del professionisti ricollegabile a direttive impartite dalla società, quest’ultima risponde in concorso con il professionista (anche se iscirtto in un ordine diverso).

Il consulente del lavoro deve comunicare all’Ordine eventuali partecipazioni in StP iscritte presso altri Ordini.

Cancellazione dall’albo

Se viene meno uno dei requisiti previsti dal Regolamento o dalla Legge, e la StP non provvede alla regolarizzazione entro 3 mesi, l’Ordine procede alla cancellazione, attivando preventivamente il contraddittorio. In caso di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 di soci professionisti, il tempo per regolarizzarsi sale a 6 mesi, dopo di che scatta la cancellazione dall’albo, che è prevista anche nel caso in cui la StP venga cancellata dal Registro Imprese o alla scadenza del termine fissato dall’atto costitutivo.

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