Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei grafici editoriali è stato siglato il 30 maggio 2011, ad un anno dalla precedente scadenza, con la sottoscrizione da parte delle associazioni italiane Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, degli Editori, dell’Editoria Periodica Specializzata e delle sigle sindacali rappresentative dei lavoratori (Slc, Cgil, Fistel Cisl, Uicom Uil).
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Attraverso il documento si disciplinano le varie formule contrattuali (a tempo determinato, indeterminato, part-time, di apprendistato e di inserimento) per i soggetti operanti nei settori editoria e grafica industriale.
Il nuovo CCNL Grafici
Il nuovo contratto dei grafici editoriali ridefinisce l’orario di lavoro, per venire incontro alle necessità dei datori di lavoro che, in un momento di crisi, richiedono maggiore elasticità ai lavoratori. Viene declinato in cinque o sei giorni, con orari compresi tra 6 ore e 40 minuti e 8 ore giornaliere così da ottenere 40 ore settimanali.
Da segnalare anche la cosiddetta “flessibilità tempestiva”, un pacchetto di 64 ore annue che l’azienda può richiedere al lavoratore senza doversi accordare con le rappresentanze sindacali in particolari situazioni come l’aumento repentino e imprevedibile della mole di lavoro.
Anche la possibilità di ricorso alla mobilità interna è stata favorita: ora è possibile prevederla senza doversi confrontare con i rappresentanti sindacali.
Per quanto riguarda i turni si è introdotta la disciplina del cambio di squadre, che prevede la permanenza sul lavoro del lavoratore che sta concludendo il proprio turno per un minimo di due ore nel caso in cui manchi il lavoratore che avrebbe dovuto effettuare il turno successivo.
Indennità, ferie e permessi
È prevista la possibilità di ottenere permessi straordinari di breve durata, mentre per il lavoro straordinario e festivo è prevista una maggiorazione del 35% nel primo caso e del 60% nel secondo, che vale anche per il lavoro notturno. Sono concessi 27 giorni lavorativi di ferie annuali, mentre il risposo settimanale si svolge normalmente di domenica.
Ai nuovi assunti non potranno essere applicati gli oneri aggiuntivi, come importi mensili, maggiorazioni, riposi retribuiti e ferie, che saranno previsti sempre nella contrattazione di II livello.
Novità per quanto riguarda la malattia: il nuovo CCNL prevede che i periodi di assenza non superiori a 3 giorni, esclusi i primi 4 eventi, vengono computati doppiamente per quanto riguarda il raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del trattamento economico; non fanno testo i ricoveri ospedalieri, anche in day ospital e trattamenti terapeutici ricorrenti motivati da gravi e documentate malattie.
In ultimo si è prevista l’istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria di settore, con costi a carico delle aziende per il primo anno, mentre per quelli successivi l’adesione del lavoratore è diventata volontaria con la riduzione della partecipazione dell’azienda al pagamento del premio al 70%.
Aumenti retributivi
Fra le altre novità dal nuovo CCNL dei grafici editoriali c’è l’aumento di 110 euro per il livello B/3 di cui l’ultima tranche è stata ottenuta dai lavoratori dallo scorso gennaio (si era infatti previsto di concedere una prima tranche da 35 euro dall’1 luglio 2011, una seconda da 40 euro dall’1 gennaio 2012, e l’ultima da 35 euro da gennaio 2013).
Per quanto concerne la quota eccedente lo stipendio mensile ed il pagamento della tredicesima mensilità – equivalente ad una mensilità per dipendenti nuovi assunti o con anzianità fino a 5 anni – sarà possibile prevedere un accordo nell’ambito della contrattazione di II livello con l’azienda. L’eccedenza non potrà comunque concorrere alla formazione del TFR.
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Tipologia di contratto
Si è ritenuto di mettere mano all’elenco delle lavorazioni con caratteristica di stagionalità così da poter reiterare più frequentemente i contratti a termine e di rielaborare l’articolo circa la disciplina del lavoro così da chiarire a quali mancanze dovessero corrispondere determinate sanzioni.
Il contratto dei grafici editoriali si applica, come dicevamo, ai rapporti di lavoro a tempo pieno e parziale, con contratto di assunzione, di inserimento o apprendistato. Entrando nel merito, si ricorda che il contratto:
- di inserimento serve a inserire o reinserire lavoratori nel mondo del lavoro (disoccupati da almeno 12 mesi) attraverso la realizzazione di un progetto individuale che metta in pratica esperienze e competenze;
- a tempo determinato è finalizzato alla realizzazione di servizi occasionali o straordinari, sperimentazioni o per coprire posti di lavoro non stabilizzati (comporta il TFR);
- part-time (o a tempo parziale) impegna il lavoratore per una durata inferiore rispetto all’orario di lavoro normale, con retribuzione proporzionale sulle ore di lavoro effettuate rispetto al tempo pieno;
- di apprendistato si rivolge al lavoratore con determinati requisiti anagrafici indicati nel CCNL, assunto per ottenere una qualifica in seguito a d un progetto di formazione.