Confindustria ha presentato reclamo formale alla Commissione UE contro la nuova norma che in Italia impone la responsabilità solidale negli appalti (Dl 83/2012 art. 13 ter, che riscrive il comma 28 dell’art. 35, D.L. n. 223/2006).
Se il subappaltatore non paga IVA sulle prestazioni effettuate o le ritenute IRPEF sul lavoro dipendente, ne sarà responsabile l’appaltatore, il quale dovrà intervenire in solido; contestualmente, a carico del committente scatterà una sanzione amministrativa fino a 200mila euro.
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Reclamo Confindustria
Questi i punti critici segnalati nel complaint inviato il 12 marzo 2013 a Bruxelles:
- Il Fisco non può scaricare sui contribuenti i propri obblighi di controllo.
- La responsabilità dovrebbe scattare solo se esiste concorso nelle violazioni.
- Le sanzioni dovrebbero essere proporzionate alla gravità del reato.
- Dovrebbe essere salvaguardato il principio della parità di trattamento delle operazioni fra Stati comunitari.
L’iter per la valutazione del reclamo: un mese per registrare la pratica e fino a 12 mesi per ottenere un parere.
La Commissione può archiviare o accogliere il reclamo aprendo una procedura di infrazione: se lo Stato Membro non si mette in regola nei tempi richiesti, l’esecutivo comunitario potrà rivolgersi alla Corte di Giustizia UE.
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Denuncia Commercialisti
Anche l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano protestano contro la misura contenuta nel Decreto Sviluppo, con il documento di Denuncia per incompatibilità comunitaria n. 9.
L’AIDC fa riferimento agli articoli 205, 207 e 273 della direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, in base alla quale gli Stati Membri possono stabilire «che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA» e adottare «misure necessarie affinché le persone che sono considerate responsabili in solido dell’assolvimento dell’IVA, adempiano detti obblighi di pagamento», nonché stabilire «altri obblighi che ritengono necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA».
Profili di incompatibilità
- Violazione dei principi di «proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento» previsti dalla normativa europea – la normativa italiana applica il principio della solidarietà senza un effettivo quadro frodatorio di cui l’appaltatore sia a conoscenza, e senza che abbia motivi per sapere o sospettare che le imposte non vengano pagate dal subappaltatore.
- Incompatibilità per difetto – l’appaltatore non può sostituirsi nell’adempimento degli oneri spettanti al sub-appaltatore se non nel successivo momento in cui l’infrazione venga contestata dall’amministrazione finanziaria, attraverso l’emanazione di un atto impositivo.
- Problemi procedurali – l’appaltatore diventa parte in causa nei confronti dell’amministrazione senza aver avuto accesso a tutta la documentazione necessaria, rimanendo la verifica sulla regolarità degli adempimenti da parte del sub-appaltatore molto complessa (l’IVA potrebbe essere compensata da crediti pregressi).
- Sanzioni (da 5mila a 200mila euro) in capo al committente – troppo severe rispetto alla violazione, perché non correlate all’esistenza dell’evasione bensì alla mancata dimostrazione della compliance.