Lo status di start up innovativa – introdotto nel nostro ordinamento dagli artt. dal 25 al 31 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo bis) – è riservato alle imprese di nuova o recente costituzione orientate all’innovazione tecnologica tramite forti investimenti in Ricerca e Sviluppo.
Può assumere la forma di società di capitali costituita anche in forma cooperativa – di diritto italiano o Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
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Requisiti
Le nuove start-up innovative dovranno iscriversi alla Sezione speciale del Registro Imprese, possibilità estesa anche alle imprese già costituite al 19 dicembre 2012 (data di approvazione della Legge 221/2012 di conversione del DL Sviluppo bis), purché in possesso dei seguenti requisiti:
- maggioranza di quote o azioni e dei diritti di voto nell’Assemblea dei soci detenute da persone fisiche;
- costituzione da non più di 48 mesi;
- sede principale in Italia;
- dal secondo anno di attività, valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
- nessuna distribuzione di utili, neppure in passato;
- per oggetto sociale sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non costituzione da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda.
Inoltre, deve contare su una delle seguenti caratteristiche:
- spese in R&S uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (escluse quelle per acquisto di beni immobili);
- almeno 1/3 di dipendenti o collaboratori in possesso di titolo di dottorato di ricerca o dottorando universitario, o laureato con almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca;
- titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
La norma introduce anche l’incubatore certificato di start-up innovative , che offre servizi per sostenerne la nascita e lo sviluppo, anche attraverso formazione e affiancamento, strumenti di lavoro e persino investitori, oltre a poter investire direttamente nella start up stessa.
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Le agevolazioni
- Assunzioni: fino a 4 anni dalla costituzione possono stipulare contratti a tempo determinato da 6 a 36 mesi.
- Ricapitalizzazione: proroga di 12 mesi in caso di perdite, anche se riguardano più di un terzo del capitale o lo riducono al di sotto del minimo legale.
- Perdite: non si applica la disciplina riguardante le società di comodo e in perdita sistemica.
- Procedure concorsuali: assoggettamento a quelle previste dal capo II, L. 3/2012,
- Esenzioni: nessuna imposta di bollo né diritti camerali.
=>Scopri tutte le altre agevolazioni per start up innovative
Per chi vi investe :
- persona fisica – detrazione 19% IRPEF di quanto investito se mantenuto per 2 anni, per un investimento non superiore a 500.000 euro;
- società – il 20% di quanto investito, fino a 1,8 mln di euro mantenuti per 2 anni, non concorre alla formazione del reddito.
Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% se l’investimento si realizza nei confronti di start up a vocazione sociale, ossia le start-up innovative che operano esclusivamente nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155, e che forniscono servizi e prodotti nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, e socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali.