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Congedo paternità e voucher maternità: si parte

di Barbara Weisz

Pubblicato 14 Febbraio 2013
Aggiornato 9 Maggio 2013 07:29

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In vigore i nuovi congedi per lavoratori padri e i sussidi per le lavoratrici madri (voucher baby sitter o contributo per l'asilo): requisiti e modalità di fruizione.

Le nuove regole sul congedo per lavoratori padri, obbligatorio e facoltativo, sono operative per i genitori di bambini nati da gennaio 2013: lo prevede il decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio, che attua le novità in materia di congedo di paternità e parentale previste dalla Riforma del Lavoro.

Introdotti anche i voucher per lavoratrici madri, che possono sostituire il congedo con un sostegno economico volto a pagare baby sitter o asilo: 300 euro al mese:

=>Scopri i nuovi contributi e regole 2013 su lavoro e congedi

Nuovo congedo di paternità

La Riforma del Lavoro ha introdotto in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, misure di sostegno alla genitorialità, con l’obiettivo di «favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Fra queste, le nuove norme sul congedo dei papà (art. 4, commi 24-26, legge 92/2012).

=> Ecco le novità sui congedi di paternità

In vigore il giorno di congedo obbligatorio per i padri dei nuovi nati, da utilizzarsi nei primi cinque mesi di vita del figlio. Questo giorno di congedo si aggiunge al periodo di maternità cui ha diritto la madre, ed è fruibile durante il periodo in cui la madre è in maternità.

Ci sono poi due giorni di congedo facoltativo (in diversi periodi o continuativamente), sempre da utilizzare nel medesimo periodo di cinque mesi dalla nascita del figlio e sempre nel periodo in cui anche la madre è in maternità, senza però andarsi a sommare ad esso: significa che, se il padre ne usufruisce, la madre accorcia di uno o due giorni la sua maternità. Da precisare che:

  • i nuovi giorni di congedo sono fruibili anche dal padre affidatario o adottivo,
  • i tre giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo) non possono essere utilizzati a ore,
  • il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che usufruisce già del congedo di paternità, in sostituzione della madre, ai sensi dell‘art. 28 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (in caso di morte, di grave infermità o di abbandono da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Trattamento economico

Il padre ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Il trattamento normativo e previdenziale è identico a quello previsto per la madre in maternità (quindi comprensivo di ratei di tredicesima e quattordicesima, contributi previdenziali e assistenziali e via dicendo).

Modalità di fruizione

Il padre comunica al datore di lavoro l’intenzione di usufruire del congedo in forma scritta con un anticipo di almeno 15 giorni (se vuole stare a casa in corrispondenza della nascita, effettua la comunicazione sulla base  della data presunta del parto). La forma scritta può essere sostituita dall’utilizzo del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze (dove è presente).

Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto.

Per il congedo facoltativo (i due giorni) il padre deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente, con conseguente  riduzione del congedo medesimo. Questa documentazione va trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Si ricorda la possibilità di usufruire dei congedi parentali (ovvero quelli previsti nei primi otto anni di nascita del bambino, pari a sei mesi per ciascun genitore per un massimo totale di dieci mesi) anche a ore è stata recentemente introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 in cui sono confluire una serie di norme in recepimento delle direttive europee.

=> Leggi cosa prevede il nuovo congedo parentale a ore

Contributo baby sitter o asilo

Il comma 24 dell’art.4 della Riforma del lavoro, alla lettera b prevede la possibilità per la madre lavoratrice di scegliere, al termine della maternità, per gli undici mesi successivi (in alternativa al congedo parentale), un voucher per il servizio di baby-sitting oppure un contributo per mandare il figlio all’asilo (pubblico o privato accreditato).

La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.

Il contributo è pari a 300 euro al mese, per massimo sei mesi. Per ogni mese di contributo si perde un mese di congedo parentale.

Il contributo baby-sitting verrà erogato attraverso buoni lavoro (art. 72 Dlgs 276/2003). Quello per l’asilo consisterà invece in un pagamento diretto alla struttura prescelta, che deve esibire la documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

Voucher e sconti tramite bandi

La madre deve presentare domanda tramite i canali telematici INPS indicando quale delle due opzioni vuole scegliere (voucher baby sitter o contributo asilo) e di quante mensilità intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.

I termini temporali di presentazione delle domanda saranno fissate, per ciascuna della annualità (dal 2013 al 2015), dall’Inps (in sostanza bandi nazionali): possono partecipare sia lavoratrici con figli già nati sia con data presunta del parto entro quattro mesi dalla scadenza del bando.

Questa agevolazione è finanziata con 20 milioni di euro all’anno: sulla base di queste risorse disponibili, l’Inps ammetterà le richiedenti compilando specifiche graduatorie, in base alla dichiarazione Isee (indicatore della situazione economica equivalente), con priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.

L’Inps pubblica le graduatorie entro 15 giorni dalla scadenza del bando. Entro i successivi 15 giorni, le lavoratrici inserite in graduatoria che hanno scelto il contributo per baby-sitting posssono recarsi nelle sedi INPS per ricevere i voucher. L’Inps comunicherà tutte le istruzioni, complete dell’indicazione delle strutture per l’infanzia (asili) che aderiscono alla sperimentazione.

Esclusioni e casi particolari

Non sono ammesse a questi contributi le lavoratrici:

  • esentate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati (se l’esenzione arriva dopo l’ammissione al contributo, quest’ultimo decade, senza obbligo di restituzione delle somme già percepite).
  • che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità  istituito con l‘art.19, comma 3, del dl 223/2006 convertito dalla legge 248/2006.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto al beneficio fino ad un massimo di tre mesi.

=> Leggi perché le lavoratrici co.co.pro hanno diritto a cinque mesi di maternità

Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici in misura proporzionata all’orario.