Il D.L. 201/2011 ha apportato notevoli modifiche alla disciplina riguardante l’applicazione del Codice della Privacy alle persone giuridiche, chiarite dal Garante per la protezione dei dati personali (con provvedimento in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2012).
Il D.L. 201/2011 ha infatti eliminato ogni riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni dall’applicazione della L. 675/1996, la norma che recepiva la Direttiva europea 95/46/CE sulla tutela della privacy per le persone fisiche, e che finora estendeva la tutela anche alle persone giuridiche (il complesso organizzato di persone e beni a cui l’ordinamento attribuisce capacità giuridica rendendolo un soggetto di diritto).
Il Legislatore ha dunque escluso dall’applicazione della norma le persone giuridiche, che invece restano tutelate dal Titolo X del Codice riguardante le comunicazioni elettroniche.
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In questa parte del novellato non si parla di soggetto interessato (dal quale erano escluse le persone giuridiche), ma di contraente – che sostituisce nel corpo del Codice quello di abbonato – definito secondo l’art. 4, co. 2, lett. f) del Codice, “qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate”.
Ciò significa che le regole riguardanti le comunicazioni elettroniche sono da considerarsi valide per tutti i contraenti, e quindi anche per le persone giuridiche. Dal punto di vista pratico, il Registro Pubblico delle Opposizioni, che disciplina l’utilizzo dei dati presenti negli elenchi, si applica anche a questa tipologia.
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Quindi, a titolo di esempio, per evitare il Telemarketing è necessario iscriversi al Registro: in caso contrario i dati di persone giuridiche, enti e associazioni reperiti sulla rete Internet attraverso albi o elenchi, possono essere utilizzati per questo tipo di attività.
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Ciò è degno di nota anche alla luce del fatto che, dal 6 dicembre 2011, le società, gli enti e le associazioni non possono più sottoporre all’Autorità Garante della Privacy segnalazioni, reclami e ricorsi; non possono richiedere un risarcimento (ex art. 15 del Codice Privacy) per i danni provocati dal trattamento dei propri dati, ma potranno comunque continuare a invocare i rimedi giurisdizionali ordinari all’Autorità giudiziaria.
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