La cessione di prodotti agricoli e agroalimentari è disciplinata dal Decreto Liberalizzazioni (art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella L. 24 marzo 2012, n. 27), con focus su contratti stipulati, rapporti commerciali tra diversi operatori economici, termini di pagamento previsti e sanzioni amministrative comminate in caso di mancato rispetto della norma.
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Contratto di cessione
I contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, che non siano sottoscritti con il consumatore finale, devono essere stipulati per iscritto e devono rappresentare una prova dell’avvenuto accordo tra le parti a costituire un rapporto giuridico patrimoniale basato sulla cessione di questa tipologia di prodotti.
È necessario che il contratto contenga degli elementi essenziali – descritti dal comma 2, art. 3, D.M. 199/2012 – che devono essere illustrati negli accordi quadro, nei contratti quadro o nei contratti di base (vale a dire gli accordi stipulati a livello di centrali di acquisto, a patto che riportino in allegato il nominativo degli associati), negli accordi interprofessionali (sottoscritti dagli organismi maggiormente rappresentativi nel settore della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati all’interno del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), nei contratti di cessione di prodotti, nei documenti di trasporto e di consegna, nelle fatture, negli ordini di acquisto.
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Negli ultimi quattro casi è sufficiente inserire la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’Articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Tra gli elementi che un contratto deve contenere, è necessario segnalare la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e metodo di pagamento. La norma inoltre sottolinea l’opportuno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.
Imposta di bollo
Un emendamento al decreto ha evitato l’aggravio del pagamento dell’imposta di bollo sui contratti, pari a 14,62 euro per ogni pagina, che è quindi dovuta solo per contratti realizzati attraverso la sottoscrizione di un accordo delle parti, in ossequio al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Pratiche commerciali sleali
Per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, è vietato porre in essere comportamenti di questo tipo, derivanti da relazioni commerciali relative all’approvvigionamento: l’art. 4, D.M. 199/2012 vieta che una delle parti, abusando della propria forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose in maniera ingiustificata (l’imposizione di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto del contratto; l’esclusione degli interessi di mora o del risarcimento delle spese per il recupero di crediti; la stipula di prezzi palesemente inferiori ai costi medi di produzione affrontati dagli imprenditori agricoli).
Allo stesso modo non è consentito prevedere clausole che impongano al veditore un termine minimo entro il quale emettere la fattura dopo la cessione dei prodotti, tranne nel caso in cui avvenga la consegna in più periodi all’interno dello stesso mese: in questa evenienza è possibile fatturare dopo l’ultima consegna mensile. In presenza di pratiche commerciali sleali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 516 euro e un massimo di 3.000 euro.
Termini di pagamento e sanzioni
Il co. 3 dell’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come l’art. 5, D.M. 199/2012, sottolineano che dal 24 ottobre scorso il pagamento dei corrispettivi per le merci deteriorabili deve essere effettuato entro i 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, per i beni non deperibili entro i 60 giorni. I prodotti deteriorabili o deperibili sono quelli agricoli, ittici e alimentari preconfezionati con scadenza di conservazione non superiore a 60 giorni, oltre a quelli sottoposti a trattamenti con il fine di aumentarne la conservazione.
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I ritardi nel pagamento delle fatture prevedono l’applicazione degli interessi di mora (art. 6, D.M. 199/2012) applicati secondo il tasso di interesse previsto dal D.Lgs. 231/2002 maggiorato di 2 punti percentuali. La fattura può essere consegnata a mano o a mezzo fax, raccomandata A.R., PEC, sistemi Edi (Electronic Data Interchange o un mezzo equivalente), in caso di mancanza di certezza sulla data di ricevimento, fa fede la data di consegna delle merci.
Eventuali sanzioni vengono comminate dall’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato, che ha anche l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle disposizioni, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza. Le sanzioni previste vanno da 516 a 20.000 euro in caso di violazione degli obblighi sulla stipulazione dei contratti; da 516 a 3.000 euro per la concorrenza sleale; da 500 a 500.000 euro per i termini di pagamento.