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Appalti e responsabilità solidale: basta una autocertificazione

di Noemi Ricci

Pubblicato 14 Maggio 2013
Aggiornato 2 Agosto 2013 17:29

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Appalti, l'Agenzia delle Entrate spiega come ricorrere all'autocertificazione della regolarità fiscale per ovviare all'asseverazione per la responsabilità solidale.

In caso di contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, il documento di asseverazione per i casi di responsabilità solidale fiscale può essere sostituito con l’autocertificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva in cui l’appaltatore dichiara di aver versato IVA e ritenute regolarmente ( => Leggi i requisiti per l’autocertificazione ). A inizio anno l’Agenzia delle Entrate ha chiarito – con la circolare n. 40/E – quali sono i requisiti per sostituire l’autocertificazione con il documento di asseverazione per la responsabilità solidale prevista dall’articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 ed entrata in vigore dal 12 agosto 2012, quindi per i contratti stipulati a partire da tale data e solo in relazione ai pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012.

Asseverazione

Il documento di asseverazione dovrebbe essere rilasciato da Caf o professionisti abilitati per ovviare alla responsabilità solidale fiscale del datore di lavoro, attestando la regolarità fiscale. La responsabilità solidale scatta infatti qualora l’appaltatore o subappaltatore non versino all’Erario le ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti e l’IVA relative all’appalto. L’asseverazione o l’autocertificazione servono invece a documentare la regolarità nei versamenti fiscali, ovviando a tale onere ( =>Leggi quali sono le responsabilità fiscali nel contratto di appalto ).

Autocertificazione

La dichiarazione sostitutiva, spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate, dovrà:

  • «indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
  • indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa».