Il licenziamento del dirigente è legittimo anche senza giustificato motivo (come ad esempio può esserlo una crisi aziendale): basta infatti il più generico principio della “giustificatezza” e che non vi siano discriminazioni nella decisione di interrompere il rapporto di lavoro, nell’ambito di una semplice scelta di ristrutturazione dell’organico/organizzazione della propria azienda. E’ l’effetto della sentenza n. 20856/2012 della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione; interpretazione confermata dalla sentenza n. 3175/2013 sempre della Suprema Corte,
=> Il rapporto di lavoro del dirigente
Riorganizzazione aziendale
Nel caso relativo alla sentenza del 2012, a seguito del licenziamento del dirigente le mansioni precedentemente svolte dal manager licenziato erano state poi, legittimamente a quanto emerso, suddivise per essere in parte affidate ad altra figura. Un’azione che secondo i giudici rientrerebbe correttamente nei piani di riorganizzazione aziendale e sarebbe pertanto lecita, anche se portata a termine assumendo nuovi dipendenti, però di livello basso, eliminando buona parte delle figure dei livelli dirigenziali.
=> Confronta: Il licenziamento del dipendente
Le mansioni del manager licenziato, affinché la procedura risulti legittima, non devono essere affidate ad una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile alla sua ma solo in parte ad altro dirigente. L’azione dell’azienda non sarebbe pertanto imputabile ad intenti ritorsivi, persecutori, pretestuosi o arbitrari nei confronti del dirigente licenziato, ma piuttosto ad una riorganizzazione effettuata in buona fede e correttezza nei confronti dei lavoratori. Motivi per i quali il ricorso del manager è stato respinto dai giudici nelle sentenze di cui sopra.