Il Decreto Sviluppo bis in CdM il 4 Ottobre 2012 prevede, tra le altre misure, anche la riforma della disciplina che regola la trasmissione d’impresa. La novità principale è l’introduzione della figura del temporary manager, oltre alla riforma in vista in ambito Rc Auto, con un focus sul ruolo dell’agente assicurativo.
Il temporary manager
Nell’ambito delle norme sul trasferimento di azienda il DL introduce una procedura per individuare l’erede, ovvero colui che prenderà in mano le redini dell’azienda, al verificarsi di determinate condizioni (la scomparsa dell’imprenditore, il raggiungimento di una determinata età e così via).
In questi casi, si può designare un temporary manager con l’incarico di organizzare la successione. Si tratta di una gestione fiduciaria, sul modello anglosassone: nel corso di questo periodo di gestione intermedia la norma prevede comunque specifiche regole per la struttura proprietaria dell’azienda.
Allo stesso tempo prevede una serie di obblighi per il temporary manager. Ad esempio, le partecipazioni societarie formerebbero un patrimonio separato, sotto la diretta responsabilità del temporary manager ma senza che i creditori di quest’ultimo possano promuovere azioni esecutive su questi beni.
Per approfondire leggi come opera il temporary manager nelle PMI
Rc auto: intermediari a rischio
Un capitolo delicato, con gli assicuratori sul piede di guerra perché l’eventuale introduzione di un contratto standard, nei termini in cui si profila, metterebbe a rischio la professione di agente assicurativo.
In particolare, si abolisce il tacito rinnovo della Rc auto (quando l’assicurazione scade ci dev’essere un’esplicita richiesta di rinnovo da parte dell’assicurato), e si introduce un contratto standard, con una formula base uguale per tutti e la possibilità per il cliente di scegliere, aggiungendole, le coperture che desidera. In pratica, alle compagnie resta solo la libertà di formulare il tariffario.
Per approfondire:
- Rc auto: come abbattere i costi
- Deducibilità Rc auto dopo la riforma del Lavoro
Nel DL Sviluppo ci sarebbe anche l’obbligo di mettere tutto online. Il risultato è che i clienti sarebbero molto facilitati nel costruire la propria polizza via Internet. Dall’altra parte, risulta limitata l’utilità dell‘intermediario, a cui normalmente ci si rivolge per costruire la polizza.
Protesta la Uea (Unione europea assicuratori), secondo cui «il servizio di intermediazione professionale è portatore di un valore aggiunto che non può essere sostituito da nessuno strumento informatico», anche in virtù del fatto che «la polizza Rc Auto non è una commodity, contrariamente all’opinione che viene talvolta veicolata dalle stesse compagnie, ma un contratto complesso con centinaia di clausole, che vanno spiegate da un professionista capace di illustrarne tutte le possibili conseguenze per l’assicurato. Un apporto consulenziale che risulta particolarmente prezioso in fase di sinistro, per orientare l’assicurato-consumatore e sottrarlo da qualunque comportamento capzioso da parte delle compagnie».
Le norme che saltano
Misure finanziarie per PMI
Il nuovo Decreto Sviluppo contiene alcune correzioni ai nuovi strumenti finanziari per la piccole e media imprese previsti dal primo DL (leggi qui): possibili cambiamenti per le obbligazioni delle società non quotate, i cosiddetti minibond per le PMI.
Start-up
Destinate a saltare alcune agevolazioni, come il Fondo dei Fondi per il Venture Capital, che avrebbe dovuto essere finanziato con soldi privati ma anche pubblici.
Niente da fare anche per l’ipotesi di Iva per cassa al termine di ogni esercizio contabile.
Sul capitolo contratti per start up (leggi i dettagli), l’ultima ipotesi esclude l’introduzione di un contratto a termine di quattro anni ma prevede, all’interno del limite massimo dei 36 mesi valido per tutti, una maggior flessibilità per i rinnovi. Non solo: ai contratti a termine delle start-up non si applicherebbe il contributo addizionale dell’1,4% che va a finanziare l’Aspi, anch’esso introdotto dalla riforma Fornero.