Ordini professionali, ecco la riforma

di Barbara Weisz

28 Agosto 2012 11:45

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Guida alla riforma delle professioni in vigore dal 15 agosto 2012: durata tirocinio, obbligo di assicurazione a tutela del cliente, formazione continua, pubblicità informativa.

Obbligo per i professionisti di stipulare polizze assicurative a tutela del cliente, formazione continua, durata massima del tirocinio a 18 mesi, separazione all’interno degli Ordini fra le funzioni disciplinari e quelli amministrative, sì alla pubblicità informativa: sono i contenuti principali della riforma delle professioni che dopo un lungo percorso è stata approvata lo scorso 3 agosto.

Riforma Professioni – Testo Integrale

Il Dpr “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto ed è in vigore dal giorno successivo.
Per alcune norme (es.: obbligo assicurativo e formazione continua) ci sono ancora 12 mesi di tempo.

Vediamo in sintesi i principali punti della riforma delle professioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda solo le professioni regolamentate il cui esercizio è consentito a seguito dell’iscrizione a ordini e collegi. Significa che il decreto non riguarda gli iscritti ad albi o elenchi tenuti da amministrazioni pubbliche (precedenti stesure del provvedimento inglobavano invece anche queste professioni).

Tirocinio

L’obbligatorietà del tirocinio, o praticantato, continua a essere stabilita dall’Ordine (ci sono professioni che non prevedono un periodo di praticantato obbligatorio, e questo continuerà ad essere possibile). Per le professioni che prevedono il praticantato, la durata massima è fissata in 18 mesi (quindi gli Ordini che prevedono praticanti più lunghi dovranno uniformarsi).

E’ previsto che il tirocinio possa essere svolto, per un periodo massimo di sei mesi, presso enti o professionisti abilitati di altri paesi. Prevista anche la possibilità di effettuare i primi sei mesi di praticantato nel corso dell’ultimo anno di università, oppure dopo la laurea presso una pubblica amministrazione. In entrambi i casi, è necessaria un’apposita convenzione fra Ordine e ministero. Questo non riguarda le professioni sanitarie.

Pubblicità

La pubblicità informativa relativa a esercizio dell’attività, titoli, studio professionale e tariffe è ammessa «con ogni mezzo». Deve essere «veritiera e corretta», non deve violare il segreto professionale, non può essere «equivoca, ingannevole o denigratoria». Le violazioni rappresentano illecito disciplinare.

Assicurazione

E’ una delle novità introdotte dal decreto: il professionista ha l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionali, anche relativi a custodia di documenti e valori. L’assicurazione può essere stipulata attraverso convenzioni collettive degli Ordini o degli Enti Previdenziali di categoria.

Questa disposizione diventa obbligatoria entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, quindi dal 15 agosto 2013. L’obbligo di assicurazione non riguarda i giornalisti. La violazione rappresenta illecito disciplinare.

Formazione continua

Anche questa è una novità introdotta dalla riforma, e per dare il tempo di adeguarsi è previsto che entri in vigore entro 12 mesi: il professionista ha l’obbligo della formazione continua, attraverso corsi di formazione che possono essere organizzati da Ordini e Collegi, associazioni di iscritti all’Albo o altri soggetti autorizzati dagli Ordini. Sono Gli Ordini che, entro un anno dal decreto (quindi entro il 15 agosto 2013) dovranno emanare i regolamenti per prevedere modalità è condizioni dell’aggiornamento professionale obbligatorio, requisiti minimi dei corsi, valore dei crediti professionali. Prevista la possibilità di convenzioni con le università.

Procedimenti disciplinari

Viene stabilita l’incompatibilità fra le cariche relative all’esercizio dei poteri disciplinari e quelle amministrative: prevista l’istituzione dei consigli di disciplina territoriali, composti da persone diverse dai consiglieri dell’Ordine.

Reazioni

In genere sono relativamente positive le reazioni dei diversi Ordini professionali alla riforma, con l’eccezione degli Avvocati, che avevano chiesto un provvedimento specifico per la professione forense. Secondo il Consiglio nazionale forense il mancato stralcio dell’Avvocatura rappresenta «un attacco al diritto di difesa». Il regolamento, secondo gli avvocati, «non rispetta le specifici tà delle professioni e inspiegabilmente non esclude dal suo ambito di applicazione gli avvocati che, come i medici, svolgono una attività relativa a diritti costituzionalmente riconosciuti».