Il contratto di cessione d’azienda: le risposte ai dubbi

di Nicola Santangelo

Pubblicato 14 Luglio 2014
Aggiornato 22 Ottobre 2014 07:49

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La cessione di una attività imprenditoriale comporta la stipula di un contratto e precisi obblighi. Ma i dubbi normativi restano numerosi: cerchiamo di risolvere i principali.

Per cessione d’azienda si intende il trasferimento totale o di un ramo di essa (e quindi di una specifica attività dotata di propria e autonoma gestione produttiva) da un soggetto a un altro. La cessione può avere a oggetto beni materiali, immateriali e rapporti giuridico-economici. I beni in natura possono essere conferiti sia a titolo di proprietà che di godimento.

Dipendenti

La legge tutela i lavoratori dell’impresa ceduta prevedendo che il rapporto di lavoro non si estingue ma continua con il nuovo titolare dell’azienda, il quale deve applicare il contratto nazionale in vigore al momento del trasferimento. La cessione d’azienda non costituisce motivo di licenziamento se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di quindici dipendenti.

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Imposte e sanzioni

Il cessionario dell’azienda è responsabile in solido con il cedente per il pagamento di imposte e sanzioni, in relazione alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate, così come tutti gli enti interessati quali Regioni, Province e Comuni, è tenuta a rilasciare un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per i quali i debiti non sono ancora stati estinti. La responsabilità solidale non può eccedere il valore dell’azienda ceduta. Inoltre viene imposto all’ufficio creditore di procedere anzitutto in via esecutiva nei confronti del cedente.

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Tassazione

La cessione d’azienda, se avviene a titolo oneroso, è un’operazione imponibile ai fini dell’imposta sui redditi IRES e IRPEF. Dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato si genera una plusvalenza. A decorrere dal 1 gennaio 2004, alle plusvalenze realizzate è applicabile la tassazione ordinaria, oppure quella separata se il cedente è una persona fisica.

Se l’azienda è posseduta da almeno tre anni è consentito il differimento della tassazione mediante la ripartizione della plusvalenza in quote costanti fino a un massimo di cinque anni secondo quanto indicato dall’articolo 86 del TUIR. Se invece l’azienda è posseduta da più di cinque anni, l’imprenditore dell’impresa individuale può optare per la tassazione separata (e cioè con l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo del contribuente nei due anni precedenti o al reddito complessivo di uno di tali anni se nell’altro non vi sia stato reddito imponibile) purché sia fatta esplicita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stata realizzata la plusvalenza.

Qualora, invece, si ottenga una minusvalenza sarà interamente deducibile ai fini IRPEF/IRES.

Avviamento

Nella cessione d’azienda non si può non citare l’avviamento, ossia l’attitudine di un’azienda a produrre utili. La sua valutazione è ardua in quanto richiede la misurazione di elementi che, per natura, sono difficilmente quantificabili. In sintesi, potremmo determinare l’avviamento con la moltiplicazione aritmetica della percentuale di redditività (non inferiore al rapporto tra reddito d’impresa e ricavi accertati), media dei ricavi degli ultimi tre periodi d’imposta e un coefficiente fisso pari a 3 o 2.

Comunicazioni

Entro trenta giorni dalla cessione è necessario presentare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria sul modello AA7/9. Il cedente non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività, in quanto tale informazione è acquisita dalla dichiarazione di inizio attività del cessionario.

IVA

Ai fini IVA, l’articolo 2 del DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione dell’imposta le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda. Questo comporta che alle cessioni di aziende o rami aziendali si applica l’imposta di registro con aliquota proporzionale applicata sul valore di mercato dell’azienda. In pratica, 7% per i beni immobili e i diritti reali immobiliari e 3% per i beni mobili, incluso l’avviamento. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti ai sensi dell’art. 23 D.P.R. n. 131/1986. Sui beni immobili sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura pari complessivamente al 3%.

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Valutazione d’azienda

Per quanto riguarda la valutazione d’azienda, se il conferimento è effettuato in società di persone, non sono previste disposizioni specifiche atte a garantire l’integrità del patrimonio sociale ma piuttosto è rimessa alla libera contrattazione delle parti. Qualora, invece, si tratti di una società di capitali occorre rispettare quanto disposto dagli articoli 2343 e 2465 del Codice Civile e quindi la presentazione della relazione giurata di un esperto designato dal tribunale, che dovrà contenere la descrizione dei beni o dei crediti conferiti nonché l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti.

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Contratto

Per le imprese soggette a registrazione di cui all’articolo 2195 del Codice Civile, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto. Tali contratti devono essere registrati per l’iscrizione nel Registro delle imprese entro trenta giorni da parte del notaio rogante o autenticante.

Locali

Nel contratto le parti dovranno stabilire di comune accordo i locali per l’esercizio dell’impresa. In caso di cessione di immobile locato l’acquirente dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi disciplinati dal contratto di locazione. È prevista anche la cessione dell’insegna o della sigla della società che verranno affidate a esclusivo dominio dell’acquirente il quale potrà mantenerle, modificarle, sopprimerle o cederle a terzi. La parte venditrice si asterrà dalla loro utilizzazione in qualsiasi parte del territorio nazionale.

Contabilità

È possibile accordarsi sui debiti e crediti che potranno rimanere in capo alla parte venditrice. Tuttavia, poiché l’articolo 2560 del Codice Civile non libera l’alienante dai debiti, è bene prevedere espressamente che la parte venditrice debba rimborsare all’acquirente il quantum che quest’ultima è tenuta a sborsare nei confronti dei creditori dell’azienda.

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Dal punto di vista contabile, al momento della cessione d’azienda è bene redigere un bilancio intermedio costituito dal solo stato patrimoniale completo di scritture di assestamento per la determinazione della competenza dei costi e dei ricavi per la frazione di esercizio già trascorsa. Dovranno, inoltre, essere eliminati dallo stato patrimoniale gli elementi attivi e passivi non trasferibili e imputati a conto economico come ad esempio eventuali fondi rischi.

Il conferente dovrà scaricare dalla propria contabilità le attività e passività trasferite rilevando l’eventuale plusvalenza o minusvalenza realizzata. Contestualmente ai beni viene ceduto il relativo costo storico e il fondo ammortamento e su tali valori si provvederà a calcolare le residue quote di ammortamento deducibili. Simile trattamento anche per le rimanenze che conservano la stratificazione Lifo esistente.

Questo trattamento contabile viene definito a saldi aperti: è possibile tuttavia scegliere una ulteriore modalità di contabilizzazione dell’operazione, detta a saldi chiusi in quanto è presente una discontinuità dei valori contabili, nella quale l’imprenditore dell’azienda acquistata iscriverà nella propria contabilità i beni al valore di stima. Stessa sorte anche per gli ammortamenti che riprenderanno da zero e per le rimanenze di magazzino che perderanno la loro stratificazione storica.