A seguito di una serie di modifiche normative importanti nella legislazione su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le Pmi sono oggi chiamate ad una evoluzione nella gestione delle risorse aziendali sia umane che strumentali, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni e i rischi per la salute.
Dall’entrata in vigore della Legge 626/1994 ad oggi, con il succedersi di interventi normativi tra cui il recente D.Lgs. 106/2009, la gestione della salute e sicurezza in azienda ha subito un’evoluzione sostanziale nella considerazione del fenomeno infortunistico dal punto di vista legislativo, giurisprudenziale e, soprattutto, sul fronte della gestione in azienda dei possibili rischi per la salute dei lavoratori.
Il passaggio da una gestione prettamente basata su norme impositive, cui ricollegare comportamenti soggetti a sanzione in caso di mancato adempimento, ad una che contemplasse una visione prevenzionale dei rischi dai quali potrebbe derivare un infortunio o danno al lavoratore, si è rivelato nella attuazione pratica piuttosto complesso ma in ogni caso ha introdotto un graduale, e progressivo, cambiamento della percezione da parte degli imprenditori e dei lavoratori sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.
L’introduzione del concetto di valutazione del rischio e di figure che in azienda hanno il ruolo di collaborare con l’imprenditore per il contenimento e la eliminazione dei rischi e degli incidenti in azienda ha avviato una progressiva “riconsiderazione” dei rapporti aziendali che, probabilmente anche per via delle ultime innovazioni, mentre registra degli assestamenti significativi è ancora in una fase di prevedibile ulteriore evoluzione.
Soprattutto nelle Pmi, nelle microimprese e da ultimo, a causa dei mutamenti intervenuti nella composizione del mercato del lavoro, anche nel lavoro autonomo l’adeguamento alla nuova filosofia prevenzionale in campo antinfortunistico ha registrato un processo evolutivo faticoso, soprattutto sul piano degli obblighi richiesti alle piccole imprese, quasi sempre percepiti in modo preponderante dal punto di vista formale e burocratico e, soprattutto inizialmente, scarsamente considerati come strumenti da adottare per una efficace gestione della salute e sicurezza nella propria azienda.
La possibilità di rendere il procedimento meno formale e adatto a luoghi di lavoro che, per loro natura, sono molto spesso organizzati in modo basilare e con una struttura gerarchica in molti casi estremamente ridotta e semplificata dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, mantenendo intatta la esigenza della tutela della salute e della sicurezza, rappresenta la sfida, di non sempre facile soluzione posta al nuovo approccio normativo.
La maggiore innovazione è rappresentata dalla sostanziale richiesta di cooperazione tra il datore di lavoro e lavoratori, con il risultato di ridurre gli incidenti sul lavoro e gli infortuni.
Gli obblighi del datore di lavoro consistono essenzialmente:
- effettuare la valutazione di tutti i rischi;
- adottare le conseguenti misure organizzative dirette ad eliminare o limitare ogni possibile forma di rischio;
- formare e informare i lavoratori sui rischi connessi alla produzione;
- vigilare sulla organizzazione aziendale allo scopo di garantire in ogni momento la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabile.
Anche i lavoratori sono destinatari di specifici obblighi essendo previsto che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
La richiesta di cooperazione si deduce, conseguentemente, dalla combinazione degli obblighi posti a carico del datore di lavoro e dei singoli lavoratori ma è anche rinvenibile nelle funzioni esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, una figura che seppure istituita in funzione antagonista al datore di lavoro, nello svolgimento delle proprie attribuzioni è chiamato sostanzialmente a dare il proprio contributo alla definizione di misure efficaci adatte a prevenire gli incidenti e gli infortuni in azienda.
Le nuove forme di lavoro
L’evoluzione del mercato del lavoro, derivante dalla introduzione di forme di lavoro atipiche (lavoro intermittente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto) e dalla estensione di modalità di appalto di servizi, opere e forniture svolti dalle e nelle imprese soprattutto verso imprese di minori dimensioni o lavoratori autonomi ha inoltre comportato il riconoscimento, da parte del legislatore, di tutele equivalenti a quelle attribuite, mediamente, ai lavoratori assunti in forma subordinata e continuativa.
Va tuttavia considerato che tali tipologie di lavoratori hanno caratteristiche specifiche, connaturate al particolare tipo di rapporto con l’azienda e legate in gran parte al ridotto limite temporale nel quale il lavoratore è inserito in un determinato contesto aziendale; da ciò può derivare una esposizione maggiore al rischio, riconducibile alla minore esperienza (nel caso di lavoratori giovani e/o neoassunti) e alla ridotta conoscenza della situazione organizzativa complessiva del lavoro in azienda.
Con riferimento ai lavoratori autonomi giuridicamente definiti come «persone fisiche la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione» e sostanzialmente identificabili in tutti coloro che in azienda «prestano la loro opera o servizio esclusivamente con il proprio lavoro» quindi senza ausilio di dipendenti sono destinatari di un obbligo giuridico, che coincide con un diritto di tutela della (propria) salute, definibile di “auto-protezione” e contemporaneamente a prestare la propria opera ponendo attenzione alla tutela degli altri lavoratori sul posto di lavoro.
Il principio si sostanzia, nella pratica con l’obbligo di utilizzo di macchine o attrezzature che rispettino le normative in materia di salute e sicurezza, l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e nella auto valutazione dei rischi derivanti dalla propria opera o prestazione.
Strategia UE: imprese più sicure e produttive
Da ultimo, anche se sostanzialmente l’argomento avrebbe valore di premessa, si pone attenzione sul fatto che gran parte della recente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è di derivazione comunitaria.
Va ricordato che, a tale riguardo, in ambito comunitario è stata da tempo definita e avviata una strategia basata sull’affermazione che, luoghi di lavoro più sicuri vogliano dire anche contesti lavorativi più produttivi ed efficienti.
Ne deriva un’attività tesa a sollecitare e convincere in primo luogo gli imprenditori, magari attraverso sistemi di incentivazione, a promuovere l’applicazione della cultura della sicurezza lasciando al sistema sanzionatorio un ruolo di ultima istanza nei confronti di comportamenti che producono un danno ai lavoratori.
La filosofia della incentivazione ha cominciato ad avere un ì’applicazione sempre più estesa anche in Italia, con interventi affidati in gran parte alla gestione dell’INAIL.
Il modello italiano denota ancora alcune imperfezioni che spesso si concretizzano nella difficoltà di raggiungere proprio le Pmi e le microimprese, considerati, almeno in linea teorica, i naturali destinatari di tali interventi.