Online il Decreto Ministeriale ed i modelli di domanda per ottenere la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA Locale (Regioni, enti locali e Servizio Sanitario Nazionale). Il Decreto MEF è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 2 luglio 2012 ed è il 2° DM predisposto dal Governo per contrastare il dilagante fenomeno del ritardo nei pagamenti dalla PA.
Crediti certificabili
Sono oggetto di certificazione «somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». I crediti devono essere «non prescritti, certi, liquidi ed esigibili». La certificazione non pregiudica il diritto agli interessi.
Eccezioni: crediti da enti locali commissariati ai sensi dell’art. 143 del testo unico di cui al DL n. 267/2000;crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso; crediti rientranti nella gestione commissariale; procedimenti giurisdizionali pendenti sul credito
Campania, Calabria, Molise e Lazio – sottoposte a piani di rientro dei deficit sanitari – farebbero eccezione (quindi i crediti non sarebbero certificabili), ma il primo decreto sulla Spending Review (convertito in legge a inizio luglio) ha dato via libera alla certificazione anche per queste Regioni.
La certificazione dei crediti verso le PAL potrà essere utilizzata per compensare i debiti iscritti a ruolo entro il 30 aprile 2012; chiedere un prestito alla banca (eventualmente sostenuto dal Fondo di Garanzia); cedere il credito a una banca o a una finanziaria.
La procedura
Le imprese devono presentare domanda utilizzando l’apposito modello (l’allegato 1 del decreto). Sarà anche predisposto un servizio per fare domanda online con piattaforma elettronica attraverso Consip.
Scarica il modello di domanda per l’Ente debitore
L’ente pubblico ha 60 giorni di tempo per rispondere, emettendo la relativa certificazione (utilizzando l’allegato 2) o rigettandola (per insussistenza o inesigibilità). Per i crediti oltre i 10mila euro, l’amministrazione procede a verificare se ci sono cartelle di pagamento (come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48-bis). Nel caso risultino cartelle non pagate, la certificazione viene comunque emessa al lordo di queste ultime, ma viene indicato l’importo delle cartelle notificate.
Nel caso in cui la certificazione serva a compensare somme iscritte a ruolo (in base all’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), il pagamento va effettuato entro 12 mesi dal rilascio.
Se il creditore ha un’esposizione debitoria nei confronti della stessa amministrazione di cui è anche creditore, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti.
Fanno eccezione le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (crediti di imposta per spese di attività di ricerca, detrazione per interventi di riqualificazione energetica, quote e contributi ad associazioni e circoli privati), nel caso in cui il creditore dichiari nell’istanza di certificazione l’intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. In questa ipotesi, l’importo da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione e il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.
Gli Enti Locali sono tenuti a comunicare mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, l’ammontare delle certificazioni rilasciate al ministero dell’Economia e delle Finanze (fanno eccezione le certificazioni in forma elettronica).
Se la PA non risponde
Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non rilascia la certificazione (o non la rigetti) entro il termine dei 60 giorni, l’azienda creditrice può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta (come all’articolo 9, comma 3-bis, dl 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), utilizzando il modulo dell’allegato 1 bis.
L’amministrazione competente nomina un commissario entro 10 giorni, utilizzando l’allegato 3 (previa verifica che nel frattempo non sia arrivata la certificazione).
Il commissario ad acta rilascia la certificazione entro 50 giorni dalla nomina, utilizzando l’allegato 2 bis. Il commissario ad acta è prioritariamente un dirigente o funzionario dell’Amministrazione debitrice o, in subordine, della competente Prefettura o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli Uffici dell’amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l’accesso e l’estrazione di atti e documenti.
Gli altri Decreti del Governo
In G.U. anche il Decreto Compensazioni, ossia il 3° del pacchetto di quattro decreti del ministero delle Finanze dello scorso 22 maggio, accompagnati dall’accordo fra imprese e ABI che sbloccano circa 20 miliardi di euro.
I due DM fanno dunque seguito alla emanazione di quello pubblicato a giugno – relativo ai crediti verso la PA centrale – e al decreto attuativo della misura prevista nel DL Liberalizzazioni, che consente alle aziende di farsi pagare i crediti con Titoli di Stato.