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Lavoro: Riforma del contratto a tempo determinato

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Aprile 2014
Aggiornato 22 Marzo 2015 08:57

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Il contratto a termine dopo la Riforma 2012 e il Decreto Lavoro 2013: causalone, durata contratti, assunzioni a tempo determinato, impugnazione e ricorsi, addizionale contributiva.

Nuove modifiche per i contratti a termine con il Decreto Lavoro del governo Renzi (decreto legge Poletti 34/2014) in vigore dal 20 marzo. Oltre a semplificare le procedure per i datori di lavoro e a intervenire sull’apprendistato, il DL rende più flessibili le assunzioni a tempo determinato. L’obiettivo è contrastare la precarietà dei contratti atipici, delle collaborazioni e delle false consulenze Partita IVA, incentivando piuttosto il contratto a termine. Come? Rendendone più agevole il ricorso e mettendo l’imprenditore al riparo dal rischio di contenziosi pur garantendo al lavoratore le stesse tutele del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

=> Scarica il Decreto Lavoro, con le modifiche

Il nuovo Decreto 2013 rivoluziona le modifiche introdotte dalla Riforma del Lavoro 2012 , che a sua volta aveva introdotto diversi cambiamenti per i contratti a termine (scarica il testo della Riforma Lavoro): obbligo di indicare il causalone nelle assunzioni (modificato dal Decreto Lavoro); pause tra un contratto e l’altro, impugnazione e ricorso; aggravio di spesa per le imprese in forma di contributo addizionale per finanziare l’ASPI.

Causalone

Il causalone è stata una delle novità più rilevanti: in base allarticolo 1, comma 1 del decreto legge 34/2014, nel contratto a termine non è più necessario indicare le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” tipicamente obbligatorie per il contratto a tempo determinato. Con il Decreto Lavoro il contratto senza causalone è tornato ad essere prorogabile, ma non può comunque avere una durata superiore ai 36 mesi comprensivi di proroga indipendentemente dalle mansioni svolte dal lavoratore. Il causalone si può omettere anche se previsto dai contratti collettivi per assunzioni nell’ambito di particolari processi organizzativi (comunque nel limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva).

=> Decreto Lavoro: le misure della legge di conversione

Proroga contratti a termine

La Riforma del Lavoro aveva inizialmente allungato le pause obbligatorie fra un contratto e l’altro: 60 giorni per i contratti fino a sei mesi (prima erano 10 giorni) e 90 giorni per i contratti più lunghi (prima erano 20 giorni). Con il Decreto Lavoro, tuttavia, le pause sono tornate ai livelli pre-riforma (10 e 20 giorni) a secondo che il contratto duri o meno più di sei mesi. Anche qui i contratti collettivi di lavoro possono prevedere riduzioni per particolari esigenze organizzative (come l’avvio di una nuova attività o il lancio di un prodotto o servizio innovativo). In generale il contratto a termine può essere prorogato fino ad un massimo di otto volte a condizione che tale proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il tetto massimo del contratto a termine non può essere superiore a tre anni.

=> Le nuove regole sui Contratti a Termine

Tetto massimo organico

Viene inoltre introdotto un limite percentuale al numero di contratti a termine che l’impresa può stipulare pari al 20% dell’organico complessivo. Tale limite vale per tutte le imprese che occupano più di cinque dipendenti mentre alle imprese più piccole è garantita la possibilità di avviare almeno un contratto a termine. Il limite massimo deve essere verificato di volta in volta al momento della decorrenza giuridica di ciascun contratto di lavoro.

Contenzioso

Ttempi per impugnare il contratto a termine e per il ricorso per le cessazioni di contratto dopo il primo gennaio 2013.

  • 120 giorni per l’impugnazione, anche extragiudiziale (in passato 60 giorni)
  • 180 giorni per il ricorso (prima 270).

Contributo aggiuntivo

C’è infine un maggior onere contributivo per le imprese sui contratti a termine: un’aliquota aggiuntiva dell’1,4%, che va a finanziare l’ASpI. Accogliendo le richieste delle aziende, questo contributo è stato eliminato per gli stagionali (diversamente dal testo originario), né ai contratti di sostituzione e agli apprendisti. Nel caso in cui l’azienda trasformi il contratto a tempo indeterminato, si vede restituite le ultime sei mensilità di questo contributo addizionale. La restituzione avviene anche se il lavoratore è riassunto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine (solo per il numero di mensilità restanti, ad esempio una mensilità se l’assunzione avviene dopo cinque mesi).