Ai fini fiscali, il professionista che ha lo studio in casa paga l’IMU con regole diverse a seconda della proprietà dell’immobile, della sua desrtinazione e della categoria catastale.
Il proprietario di prima casa che dà in affitto una stanza ad uso ufficio o studio professionale, ad esempio, seguirà regole diverse dal professionista che utilizza la sua prima casa anche come studio.
Esaminiamo i vari casi nel dettaglio.
IMU per il professionista che lavora in casa
Il caso di uso promiscuo di un immobile – utilizzato come abitazione principale e come ufficio o studio – non è previsto dalla norma, che però non ne prevede l’uso esclusivo come abitazione principale.
Dunque, il professionista che lavora in casa non paga l’IMU relativa alla prima casa.
Ne deriva che per l’esenzione è fondamentale l’accatastamento come immobile residenziale ad uso abitativo tra le classi ammesse ad esenzione (immobili non di lusso).
Pertanto, per immobili ad uso promiscuo non si applica l’aliquota per altri immobili né il moltiplicatore per uffici e studi privati.
Ufficio domestico in affitto
Per il proprietario che affitta parte dell’immobile in cui abita, anche come studio professionale, gli unici casi in cui la locazione è esente IMU sono quelli di anziani e disabili che risiedono in casa di riposo o istituti di cura.
In questo caso, infatti, l’abitazione di proprietà dell’anziano o del disabile può essere considerata prima casa ai fini IMU anche se la persona ha spostato la residenza anagrafica nell’istituto di ricovero. Ma per l’esenzione IMU c’è un’altra condizione: la casa non deve essere stata affittata.
Se l’immobile è locato, allora si applica comunque l’aliquota per le abitazioni diverse dalla prima casa.