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Società in perdita sistematica: le escluse dalla nuova disciplina

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 13 Giugno 2012
Aggiornato 11 Luglio 2012 16:16

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Società di comodo: le cause di disapplicazione automatica della disciplina per le società in perdita sistematica indicate nel provvedimento del direttore e la circolare con le prime istruzioni operative.

Con riferimento alle società in perdita sistematica, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento in cui spiega 11 ipotesi di disapplicazione automatica della disciplina introdotta dal Dl 138/2011.

Dunque le società di comodo (articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) che rientrino in una delle ipotesi previste dal provvedimento possono non applicare la disciplina senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello, perché la disapplicazione scatta in via automatica.

Disciplina sulla quale ha fornito chiarimenti anche la Circolare n. 23/E, inclusa la gestione delle relative istanze di disapplicazione da parte degli uffici dell’Agenzia, che riguarda anche le società non operative e che scatta a decorrere dal quarto periodo d’imposta.

Secondo la nuova disciplina rientrano nelle società di comodo le società con perdite fiscali in almeno uno dei tre periodi d’imposta consecutivi, quelle caratterizzate da due periodi in perdita fiscale e da un terzo con un reddito imponibile inferiore a quello minimo.

Disapplicazione della disciplina

L’Agenzia chiarisce che la disapplicazione delle nuove norme sulle società in perdita sistematica non deve passare per l’interpello nel caso in cui la società, in almeno uno dei tre periodi precedenti, abbia rispettato determinate condizioni riassunte nel provvedimento.

Ad esempio, abbia richiesto la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione del successivo UNICO, indicando il proprio impegno nella dichiarazione dei redditi. Vengono in questo modo coperti dalla disapplicazione della disciplina i periodi d’imposta precedente e successivo, oltre a quello stesso dell’impegno, o in alternativa l’unico periodo di imposta compreso fra l’inizio e la fine della liquidazione, come previsto dall’articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir.

Stessa cosa per le società assoggettate a procedure concorsuali o a liquidazione giudiziaria (la disapplicazione copre i periodi d’imposta precedenti all’inizio delle procedure con scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi posteriore all’inizio delle procedure stesse).

Identico discorso per le società sottoposte a sequestro penale o a confisca per violazioni della normativa antimafia, o altro tipo che abbia portato alla nomina di un amministratore giudiziario da parte del Tribunale (la disapplicazione copre questo periodo di imposta ed i successivi nei quali permane l’amministrazione giudiziaria).

Poi ci sono società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a:

  • società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’articolo 2, commi 36-decies e seguenti del d.l. n. 138 del 2011;
  • società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 2
  •  anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
  • società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’articolo 168 del TUIR.

Per queste la disapplicazione opera solo se la società svolge attività strettamente ed esclusivamente funzionali alla gestione delle partecipazioni.

La disapplicazione opera poi per le società che hanno già ottenuto l’accoglimento dell’istanza in un precedente periodo di imposta e non hanno subito modifiche nei periodi di imposta successivi. Da precisare che la disapplicazione opera limitatamente alle circostanze oggettive che hanno portato all’accoglimento dell’istanza.

Niente disciplina ad hoc anche per le società che hanno un margine operativo lordo positivo, quelle per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza. In questo caso è limitata al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento e a quello successivo.

Ci sono infine le società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile; quelle che esercitano esclusivamente attività agricola (articolo 2135 del codice civile) e rispettano le condizioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; quelle che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore; quelle che si trovano nel primo periodo d’imposta.

Gestione delle istanze di disapplicazione

Le società che non rientrino né nelle cause di esclusione previste per le società non operative, né nelle cause di disapplicazione automatica riassunte nel provvedimento dell’Agenzia devono presentare istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica.

In tale istanza devono essere indicati il periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione e  quello durante il quale si sono verificate le situazioni oggettive che giustificano la richiesta. Non possono essere presentate istanze che riguardino periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione della disciplina, a meno che questo non rientri nel triennio di osservazione.

Vanno inoltre presentate separatamente le istanze di disapplicazione relative alla disciplina sulle società in perdita sistematica e alle società non operative, nel caso si voglia presentarle entrambe. Qualora le istanze siano state inviate congiuntamente, ma prima dell’emanazione della circolare n. 23/E  (11 giugno 2012) queste verranno accettate dagli uffici dell’Agenzia, ma verranno divise in due distinti provvedimenti di risposta.