In questo articolo forniamo una guida alle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni Fiscali in tema di accertamento IVA: violazioni tributarie, partite IVA e scudo fiscale.
Analizziamo le misure più importanti in materia, previste dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge il 26 aprile 2012 (legge n. 44) che, con la pubblicazione sul S.O. n. 85/L alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99 è entrata in vigore dal 29 aprile 2012.
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Violazioni tributarie
La legge di conversione del decreto ha soppresso la possibilità per il Fisco di elaborare liste selettive di contribuenti a rischio si evasione fiscale sulla base delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie (Art. 8 comma 8).
Dunque, niente più black list di commercianti segnalati dai contribuenti per non aver rilasciato lo scontrino, anche se le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza potranno tenere conto delle «segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi».
Partite IVA
Sulla cancellazione delle partite IVA il nuovo DL Fiscale introduce una normativa più articolata della precedente, con la possibilità di stabilire un contraddittorio tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
Sulla chiusura delle partite Iva inattive era già stata decisa nel 2011 la cancellazione d’ufficio per quelle non attive da tre anni (con sanatoria tramite pagamento con modello F24 della sanzione ridotta di 129 euro).
Inoltre l’art. 23 del Regolamento Ue n. 904 del 7 ottobre 2010 (in vigore dall’1 gennaio 2012) stabilisce che gli Stati membri debbano invalidare il numero identificativo IVA se il contribuente dichiara di non svolgere più l’attività o se a ritenerla cessata è il Fisco, che può procedere alla cancellazione se «pur essendo stato sollecitato», il responsabile non abbia «ancora presentato né dichiarazioni IVA né elenchi ricapitolativi».
Il Decreto Fiscale introduce ulteriori novità (Art. 8, comma 9): l’Agenzia delle Entrate può individuare da sé i titolari di partite IVA inattive che non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività, anche solo sulla base dei dati tributari e null’altro.
Per garantire trasparenza, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la verifica su denominazione/cognome e stato di attività della partita IVA, mediante i dati in anagrafe tributaria.
Dopo l’invio del preavviso di cessazione attività d’ufficio, il contribuente ha 30 giorni per fornire chiarimenti onde evitare la chiusura d’ufficio o pagare la sanzione ridotta (1/3 della somma) con F24, dopo i quali la somma viene iscritta a ruolo. La somma integrale è invece dovuta nei casi in cui il Fisco non ritenga validi i motivi addotti per la mancata chiusura.
Scudo fiscale
Il Decreto di Semplificazione Fiscale introduce novità anche sullo scudo fiscale per l’emersione delle attività estere (art. 8, comma 16, lettera i): se prima il rimpatrio delle attività finanziarie escludeva ogni tipo di accertamento IVA per i periodi d’imposta rispetto ai quali era ancora valido il termine (anche se solo e unicamente afferenti alle somme rientranti), con la nuova normativa la situazione cambia, non è precluso l’accertamento IVA.
In pratica, i contribuenti che aderiscono allo scudo fiscale e subiscono un accertamento IVA sugli anni “scoperti” non possono godere della sanatoria anche per quanto riguarda il mancato versamento dell’IVA.