L’iter burocratico per autorizzare la realizzazione di un impianto fotovoltaico o a energia rinnovabile si intreccia e corre, nella pratica, parallelamente alla procedura per la richiesta di connessione alla rete elettrica nazionale per la cessione dell ‘ energia prodotta dall’impianto che, normalmente, avviene con le modalità di scambio sul posto oppure del ritiro dedicato.
Lo scambio sul posto, secondo quanto definito dalla Delibera AEEG n. 74/08, è un servizio che, dal Gennaio 2009, viene erogato dal GSE su istanza degli interessati e consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
L’istanza al GSE può essere proposta per uno o più impianti se alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, oppure, se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW ed infine per impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
Il Ritiro dedicato è un regime di cessione dell’energia elettrica mediante procedura semplificata a disposizione dei produttori. Consiste nella vendita al GSE dell’energia elettrica immessa in rete, in alternativa ai contratti bilaterali o alla vendita diretta sul mercato della borsa elettrica. Il GSE è dunque il soggetto che ritira commercialmente l’energia elettrica dai produttori, rivendendo tale energia sul mercato elettrico
Anche l’iter burocratico relativo alla richiesta di connessione risulta piuttosto complesso per chi sceglie il “fotovoltaico“, dal momento che sono numerosi i passaggi che richiedono competenze tecniche appropriate anche nei casi in cui si intenda realizzare impianti di modesta grandezza, adatti ad esempio alla produzione di energia utilizzabile da una piccola impresa per alimentare il proprio ciclo produttivo.
Il percorso in estrema sintesi è articolato nelle seguenti tappe:
- Richiesta di connessione alla rete da parte del titolare dell’impianto;
- Predisposizione di un preventivo per la realizzazione della connessione da parte dell’impresa distributrice;
- Accettazione del preventivo e realizzazione delle opere di connessione da parte del titolare dell’impianto;
- Comunicazione del termine della realizzazione delle opere di connessione da parte del titolare dell’impianto ed entrata in esercizio dell’impianto.
La richiesta di connessione
Per le domande di connessione per potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, il proprietario dell’impianto deve rivolgersi all’impresa distributrice di energia elettrica competente per territorio (es.Enel, ACEA etc.) per connettere il proprio impianto alla rete elettrica. Ogni impresa distributrice ha un proprio standard procedurale e modello organizzativo al riguardo; tuttavia le procedure devono essere conformi alla direttive dell’Autorità dell’Energia Elettrica e Gas e pertanto sono sostanzialmente simili.
In linea generale la richiesta di connessione viene espletata con la compilazione e l’invio dell’apposita modulistica per la richiesta di connessione messa a disposizione anche online sui siti delle imprese distributrici.
La modulistica può differire a seconda che gli impianti, per i quali si richiede la connessione alla rete, siano stati realizzati per una produzione di energia elettrica inferiore ai 20 kWp o per produzioni maggiori a tale limite.
Il proprietario dell’impianto (definito soggetto responsabile) comunicherà in tale modo oltre ai propri dati identificativi anche i dati tecnico/identificativi dell’impianto e l’eventuale indicazione del regime contrattuale scelto (scambio sul posto o ritiro dedicato) per la cessione dell’energia prodotta.
La procedura di richiesta di connessione può differire, a seconda dell’impresa distributrice, circa gli eventuali ulteriori documenti oltre quelli previsti dalle delibere della AEEG, da inoltrare a corredo della richiesta.
Il preventivo per la connessione
All’atto della presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a versare all’impresa distributrice un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo per la connessione determinato secondo la seguente tabella:
A seguito della ricezione della richiesta di connessione, l’impresa distributrice effettua un sopralluogo e, successivamente invia un preventivo dettagliato al richiedente.
Le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nel preventivo sono riportate nelle delibere dell’AEEG: indicazioni per la realizzazione della connessione dell’impianto, costi e corrispettivo da versare per la connessione, con evidenza delle singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte da versare all’atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del totale, e la parte restante da versare prima della comunicazione di completamento delle opere necessarie alla realizzazione fisica delle connessione.
Le imprese distributrici sono tenute a mettere a disposizione il preventivo nei termini definiti dalla AEEG:
Secondo le disposizioni dell’AEEG, il preventivo per la connessione deve avere validità pari a quarantacinque giorni lavorativi.
Entro questo termine il richiedente che intende accettare il preventivo, invierà all’impresa distributrice una comunicazione di accettazione, corredata dalla documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all’atto di accettazione.
A secondo del tipo e potenza dell’impianto e secondo quanto richiesto dalla impresa distributrice, possono essere richiesti ulteriori documenti.
La realizzazione delle opere necessarie alla connessione
Il richiedente dovrà realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo e secondo la tempistica riportata nella seguente tabella:
Esercizio dell’impianto
Al completamento delle opere per la connessione, il richiedente trasmetterà all’impresa distributrice la comunicazione di completamento delle opere per la realizzazione della connessione e la documentazione attestante il pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la connessione.
Successivamente alla esecuzione della connessione l’impresa distributrice dovrà inviare al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all’entrata in esercizio della connessione stessa.