Appalti pubblici: i requisiti per accedere ai bandi di gara

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 30 Maggio 2012
Aggiornato 17:33

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La riforma del Codice dei contratti pubblici per stimolare la partecipazione delle PMI ai bandi di gara: semplificazioni, requisiti e cause di esclusione.

Tra le numerose nuove leggi messe a punto per fronteggiare la crisi e favorire le PMI uno degli interventi legislativi più significativi è intervenuto sul Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006) e sulle norme che regolano la partecipazione delle piccole e medie imprese ai bandi di gara, con la semplificazione delle procedure di accesso in base ai requisiti richiesti (art. 38).

Appalti pubblici: requisiti

In primo luogo, per accedere ai bandi di gara per gli appalti, è stato abolito l’obbligo di dichiarazione delle sentenze inerenti a condanne revocate, estinte, per quelle a cui è succeduta la riabilitazione o per reati depenalizzati da parte dei propri rappresentanti.

Inoltre, nel caso di azienda in forma di S.n.c. è necessario dichiarare l’insussistenza di misure di prevenzione e di condanne personali per ogni socio, mentre nel caso di società di capitali ciò va eseguito per il socio unico. Le dichiarazioni inerenti alle condanne di soggetti cessati dalle cariche si riferiscono, secondo la nuova normativa, non più a tre anni dalla pubblicazione del bando, ma a un anno.

Anche la disciplina delle dichiarazioni alternative circa la partecipazione alla gara da parte di società controllate è cambiata: l’art. 8 co. 2 prevede che l’azienda concorrente debba esplicitamente dichiarare se non versa in una situazione di controllo, se non è a conoscenza della partecipazione alla fase di selezione di società controllate o controllanti, o al contrario se è a conoscenza della partecipazione alla selezione di società controllate o controllanti.

In ogni caso la dichiarazione deve affermare in maniera esplicita che l’operatore ha formulato autonomamente l’offerta.

Cause di esclusione da bandi di gara

Con la riforma del Codice degli Appalti, si è deciso anche di intervenire regolamentando le cause di esclusione che possono essere previste nei bandi.

L’art. 46, co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 definisce quest’ambito in maniera specifica: i casi di esclusione dei concorrenti possono quindi riguardare esclusivamente la mancata osservanza del D.Lgs. già citato, del D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 e dalle disposizioni di legge relative.

Ma altre cause di esclusione possono anche concernere gli adempimenti procedurali: ad esempio nel caso di mancanza sul plico del riferimento alla gara e conseguente incertezza sul contenuto, di assenza dei riferimenti del mittente, di difetto rispetto ad altri elementi ritenuti essenziali, di mancata integrità dei documenti inviati o mancata chiusura ermetica dei plichi.

Solo questi possono essere motivi di esclusione, e per evitare fraintendimenti l’Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) proporrà dei paradigmi di bandi per varie tipologie in grado di garantire il rispetto delle cause di esclusione così come definite dalla legge.

Semplificazioni

Nel caso di appalti pubblici al di sotto del milione di euro è possibile l’affidamento attraverso una gara informale seguita dalla procedura negoziata.

Il vecchio tetto massimo, previsto a 500.000 euro, è stato modificato dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che ha anche eliminato la distinzione prevista tra percorso semplificato (possibile entro i 100.000 euro di valore) e quello basato su una minima indagine di mercato (per i valori eccedenti tale soglia).

In caso di ricorso alla procedura negoziata è necessario che la stazione appaltante giustifichi la deroga alla procedura normalmente utilizzata.

Secondo le disposizioni più recenti è possibile utilizzare il format della gara informale, non prima di una verifica di mercato necessaria per la ricognizione al fine di individuare gli operatori economici, che stabilisca l’osservanza dei principi dell’ordinamento comunitario.

Se il valore dell’appalto è al di sotto dei 500.000 euro sarà necessario coinvolgere almeno cinque concorrenti, se compreso tra 500.000 e 1.000.000 i concorrenti coinvolti dovranno essere almeno dieci (in entrambi i casi attraverso una ricerca di mercato o utilizzando gli elenchi aperti di operatori economici).

La norma prevede che per i lavori riferibili alla categoria prevalente dell’appalto il vincitore non possa effettuare a sua volta l’affidamento in subappalto o attraverso sub-contratti per una quota superiore al 20% dell’ammontare complessivo dell’appalto stesso.

Se la somma dell’appalto scende al di sotto dei 40.000 euro (la soglia precedente era fissata a 20.000 euro, ma la l’art. 4 della legge 106/2011 ha elevato il limite) è anche possibile l’affidamento diretto.

Se l’amministrazione appaltante però dispone di un regolamento che fissa il limite per l’affidamento diretto al di sotto della soglia prevista, è necessario adeguare tale regolamento alla legge se si vuole beneficiare del nuovo limite, altrimenti il regolamento viene percepito come una autolimitazione che l’ente impone a se stesso.

Per l’affidamento diretto inoltre, è necessario che l’ente abbia già previsto la tipologia di beni e servizi acquisibili in economia e i singoli valori massimi consentiti. In caso di appalti di valore complessivo inferiore ai 20.000 euro il vincitore può attestare la propria regolarità contributiva attraverso un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 4, co. 14-bis della L. 106/2011.