Infortuni sul lavoro: guida all’assicurazione INAIL

di Nicola Santangelo

Pubblicato 25 Settembre 2014
Aggiornato 27 Maggio 2015 11:24

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Infortuni sul lavoro e obblighi per le imprese: procedure e scadenze, denunce e pagamento del premio nel vademecum aggiornato sull'assicurazione INAIL.

Quando è obbligatoria l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro? Quali sono gli adempimenti per i datori di lavoro, quali le loro responsabilità? E quando scatta il pagamento? Proviamo a fornire le risposte in questa guida alla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai lavori a rischio. Il principale riferimento normativo è il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, con i relativi aggiornamenti.

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Assicurazione INAIL

L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall’attività lavorativa, esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo, ad eccezione dei casi in cui gli sia riconosciuta la violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

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 L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta che abbiano provocato il decesso del lavoratore, l’inabilità permanente, assoluta o parziale ovvero l’inabilità temporanea che provochi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. L’assicurazione comprende anche gli infortuni in itinere durante il normale percorso casa lavoro o durante la pausa pranzo, dal luogo di lavoro a quello in cui si consumano i pasti.

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Lavoratori

Sono tutelati dall’INAIL tutti coloro che svolgono un lavoro retribuito: sovrintendenti ai lavori, soci di società e cooperative, medici esposti a RX, dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa, dirigenti e sportivi professionisti dipendenti. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi. All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose (addetti all’uso di macchinari pericolosi, occupati in opifici e laboratori, ecc.).

Attività a rischio

  • con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
  • in ambienti in cui si fa uso di tali macchine;
  • complementari o sussidiarie alle attività rischiose;
  • per cui c’è presunzione di rischio (es.: lavori edili e stradali, in magazzini e depositi, mansioni di nettezza urbana e così via). L’assicurazione è obbligatoria anche quando i macchinari pericolosi sono adoperati in via transitoria o utilizzati per prova, presentazione pratica o esperimento.

Denuncia esercizio, variazione e cessazione

I datori di lavoro obbligati all’assicurazione sono tenuti alla denuncia INAIL di esercizio all’inizio dei lavori, comprendente natura degli stessi ed eventuali lavorazioni che comportino il rischio di malattie professionali. Se non è possibile, il datore di lavoro deve provvedere entro 5 giorni dall’inizio dei lavori motivando il ritardo. In caso di variazioni nella lavorazione che comportino modificazioni dell’estensione o della natura del rischio (es.: apertura nuovi cantieri, introduzione nuovi metodi di lavorazione, uso di macchine diverse da quelle già denunciate), il datore di lavoro è tenuto a presentare denuncia entro 30 giorni. Denuncia di esercizio e di variazione vanno presentate anche per i lavori temporanei, cioè che hanno un termine finale certo, determinato o determinabile, anche se di lunga durata. In caso di cessazione attività il titolare deve darne comunicazione entro 30 giorni. Dal 2010 le denunce di iscrizione, variazione e cessazione si presentano tramite Comunicazione Unica.

Pagamento premio

La spesa per l’assicurazione è ad esclusivo carico del datore di lavoro. La scadenza per il pagamento è fissata al 16 febbraio di ogni anno, termine per l’autoliquidazione dei premi INAIL con il calcolo della regolazione a consuntivo dell’anno precedente e della rata anticipata per l’anno in corso. Il datore di lavoro deve dichiarare le retribuzioni pagate nell’anno precedente, calcolarne il premio anticipato e detrarre eventuali agevolazioni contributive. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24. L’entità del premio varia in relazione a tipologia d’impresa, attività svolta e andamento infortunistico aziendale.

Obblighi datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. Con “adeguate” si intendono tutte quelle ricadenti nella Direttiva Macchine e per le quali i costruttori devono indicare nel fascicolo tecnico gli usi consentiti.

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Eventuali adattamenti non devono interessare i requisiti essenziali ma limitarsi a rendere compatibile l’uso dell’attrezzatura con l’ambiente di lavoro sulla base delle sole indicazioni fornite dal costruttore. Il datore di lavoro deve, inoltre, prendere adeguate misure tecniche e organizzative per ridurre i rischi connessi all’uso delle attrezzature. Con l’entrata in vigore del Dm 11/04/2011, deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica volta a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza.

=> Verifica attrezzature di lavoro: come adeguarsi alla norma

In caso di infortunio di durata superiore a 3 giorni il datore di lavoro deve presentare denuncia all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico, redatta su apposito modulo. Se l’infortunio provoca il decesso del lavoratore la denuncia va fatta entro 24 ore.