Prima del decreto semplificazioni, già l’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 aveva sostituito la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
A riformulare ulteriormente le regole previste dall’art. 19 della Legge 241/1990 è ora il nuovo decreto sulle semplificazioni, che di fatto non obbliga più ad associare la SCIA con la documentazione tecnica, ma solo se non vi è un’espressa previsione nella normativa in tal senso.
Fino ad oggi la SCIA doveva essere accompagnata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), attestazioni di tecnici abilitati o dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), al fine di consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
L’attività oggetto della segnalazione, quindi, potrà essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Resta comunque valido che l’amministrazione di competenza, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, provvederà ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, nel termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione.