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DURC negativo e pagamenti: le nuove disposizioni ministeriali

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 21 Febbraio 2012
Aggiornato 22 Febbraio 2012 11:04

DURC negativo: le nuove disposizioni del Ministero del Lavoro sull'importo delle inadempienze trattenuto dal pagamento in caso di appalti e di subappalti.

La circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro – con riferimento all’articolo 4, commi 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 – definisce nuove regole in caso di DURC negativo.

«In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile».

Va precisato che «in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva».

L’intervento sostitutivo può compensare tutto oppure una parte l’importo dovuto agli Istituti e alle Casse Edili a causa delle inadempienze evidenziate nel DURC (clicca per leggere le nuove modalità di richiesta del documento).

Le stazioni appaltanti, prima di procedere con i versamenti, devono comunicare agli Istituti (INPS, INAIL e Casse Edili) l’intenzione di effettuare l’intervento sostitutivo e l’importo dei pagamenti in modo da evitare sovrapposizioni con altre stazioni appaltanti che vogliano fare altrettanto.

In caso di subappalto (link all’approfondimento sul DURC per subappalti) l’articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 dispone l’intervento sostitutivo della stazione appaltante non possa eccedere il valore del debito dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare.

FONTI: Ministero del LavoroCircolare n. 3 del 16 febbraio 2012