Le aziende esecutrici operanti nel settore dell’Edilizia si interrogano ancora circa le ripercussioni dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 (il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) e dell’Allegato XVII allo stesso decreto, in particolare sulle questioni relative all’esibizione del DURC al committente o al responsabile dei lavori.
Autocertificazione
In passato infatti differenti fonti ufficiali hanno affermato l’impossibilità di autocertificare la regolarità contributiva da parte delle imprese in alternativa alla esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da parte dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.
In particolare anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espresso in tal senso evidenziando che l’eventuale autocertificazione sarebbe stata in contrasto con le finalità di lotta al fenomeno del lavoro sommerso e di tutela per la sicurezza sul lavoro, a cui il DURC è rivolto.
Decertificazione delle PA
Tuttavia le disposizioni in vigore dal primo gennaio 2012, introdotte dall’art. 15 della legge di Stabilità (n. 183), introducono gli aspetti di “decertificazione” nei rapporti fra aziende e Pubblica Amministrazione.
Il riferimento più esplicito in tal senso prevede che nessuna amministrazione pubblica può richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altra Pubblica Amministrazione.
Inoltre la direttiva n. 14/2011 prevede che «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio ovvero controllate dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti ai sensi dell’articolo 71 nel rispetto della specifica normativa di settore».
Il ruolo del committente
In funzione di queste, ed altre variazioni introdotte dalla 14/2011 occorre quindi distinguere i casi in cui il committente è una pubblica amministrazione o un privato. Mentre nel secondo caso permane l’obbligo di presentazione del DURC, nel primo caso, in piena logica di semplificazione, è prevista l’esibizione da parte dell’appaltatore di una dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità della sua posizione rispetto agli Istituti assicuratori.
Chiaramente questo cambiamento radicale nella gestione della documentazione amministrativa non potrà essere immediato e richiede una interpretazione ufficiale da parte delle varie Pubbliche Amministrazioni titolate in materia.