Il nuovo regime dei minimi disposto dalla Manovra Finanziaria 2011 – art. 27 del Dl n. 98/2011 convertito dalla legge n.111/2011 – è entrato in vigore dal primo gennaio 2012, in merito l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato due Decreti Attuativi in data 22 dicembre 2011.
Il primo decreto analizza requisiti e termini di applicazione del nuovo regime contabile agevolato per i nuovi imprenditori, regime che di fatto sostituisce riformando il regime dei minimi 2012.
Il secondo decreto, invece, analizza più nello specifico il nuovo regime agevolato, in particolare per quanto riguarda i vantaggi previsti per i contribuenti sotto i 35 anni di età e per i lavoratori in mobilità, non solo in relazione ai requisiti di accesso a anche in termini di semplificazione contabile.
I nuovi contribuenti minimi
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2012 vengono ritenuti contribuenti minimi coloro che possedevano già i requisiti richiesti dal vecchio regime dei minimi e che in più abbiano avviato una nuova attività produttiva – d’impresa o di lavoro autonomo – dal primo gennaio 2012, o comunque non prima del 31 dicembre 2007.
Questo significa, chiarisce l’Agenzia, che l’impresa deve essere diventata realmente operativa, non basta aver aperto la partita Iva.
Non vi sono vincoli di età. I 35 anni sono soltanto la soglia massima per i beneficiari più giovani, che hanno il vantaggio di poter godere dei requisiti per rientrare nel regime fiscale agevolato anche oltre i 5 anni (concessi a tutti i nuovi minimi), purché non si superi, appunto, la soglia del 35esimo anno di età.
Lavoratori in mobilità
Ancora una volta si precisa che, per rientrare nel regime dei minimi, è assolutamente necessario che l’attività produttiva non costituisca una mera prosecuzione di un’attività già svolta precedentemente.
Attenzione però, sono esenti da questo vincolo i contribuenti che provino di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Under 35
In generale le agevolazioni previste dal regime dei minimi hanno la durata di cinque anni a partire dal periodo di imposta di inizio dell’attività. Questo vale per tutti i contribuenti, indipendentemente dall’età, ma i giovani potranno beneficiarne più a lungo, ovvero fino al compimento dei 35 anni «senza esercitare alcuna opzione espressa».
Gli esclusi dal regime dei minimi
Chi, per propria volontà o perché non rientra più nei requisiti richiesti, esce dal regime dei minimi non può più rientrarvi anche se negli anni successivi dovesse tornare a possedere tutti i requisiti previsti.
Altri chiarimenti
La lettura dei due decreti è illuminante altresì per quanto concerne l’adesione agli Studi di Settore per gli ex minimi, ossia coloro i quali restano esclusi dal nuovo regime agevolato in quanto pur avendo i requisiti per aderire alla vecchia disciplina non posseggono quelli più stringenti previsti dal nuovo regime di vantaggio che di fatto annulla e riscrive il vecchio regime dei minimi.
L’altro punto interessante è l’adesione al regime ordinario, così come il passaggio tra regimi.
I due decreti non aggiungono novità su quanto già previsto dalla manovra, ma enunciano in termini più chiari quanto già illustrato. Per i dettagli vi invitiamo alla lettura dei due decreti: