Per affrontare la crisi economica in atto, il Ministro Scajola nei mesi scorsi ha previsto di aumentare la dotazione iniziale del “Fondo di Garanzia per le Pmi“, peraltro già potenziato nel 1997 dalla Legge Bersani n.662/96.
Oggi, con una rifinanziamento di 450 milioni di euro, il Fondo assicura garanzie dirette e indirette su finanziamenti bancari e leasing alle Pmi per agevolare l’accesso al credito volto a realizzare progetti di innovazione – di durata non inferiore a 36 mesi e non superiori a 10 anni – di prodotti, servizi e processi aziendali (organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione) attraverso tecniche digitalizzate. (leggi anche: Fondo garanzia Pmi, richieste in crescita: come fare domanda). Analizziamone le caratteristiche.
Esteso con il Dl anticrisi anche alle imprese artigiane, al Fondo garantito dallo Stato possono accedere: piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa economicamente e finanziariamente sane; consorzi e società consortili dei servizi alle Pmi (di cui agli artt. 17, 18, 19 e 23 della L. n.317/91), le società consortili miste (di cui all ‘ art. 27) economicamente e finanziariamente sane.
Queste ultime, tuttavia, debbono necessariamente rientrare nei parametri previsti per le Pmi e, per potersi definire economicamente e finanziariamente sane, devono potere far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali si è chiesto l’intervento del Fondo.
In dette categorie di massima rientrano: le Pmi del settore minerario-estrattivo, manifatturiero, produzione e distribuzione energia elettrica, acqua e gas, costruzioni, commercio all ‘ ingrosso ed al dettaglio, riparazioni di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa, alberghi e ristoranti, trasporto, magazzinaggio e comunicazioni, attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali, sanità ed altri servizi sociali, altri servizi pubblici sociali e personali.
Sono inoltre annoverati i seguenti settori ISTAT: agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia), pesca piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia) e istruzione.
La garanzia può giungere fino all’80% nelle regioni del Sud e al 50% in quelle del Nord, con un massimale di 500mila euro per azienda.
Finalizzato a garantire finanziamenti, prestiti partecipativi e partecipazioni concesse da banche, intermediari finanziari e società finanziarie, è possibile accedervi per le seguenti tipologie di spesa: operazioni a medio-lungo termine, compresi sconto di effetti e locazione finanziaria di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni; prestiti partecipativi; partecipazioni di minoranza al capitale delle Pmi di durata non superiore ai 10 anni, quando esse siano in forma di società di capitali; qualsiasi operazione finanziaria diversa dei finanziamenti a medio-lungo termine direttamente finalizzata all’attività d’impresa nei limiti della regola de minimis, peraltro ammessa alla fruizione del contributo di cui alla controgaranzia trattata in prosieguo; finanziamenti per la reintegrazione del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi alle imprese di autotrasporto e alle piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria prevista dalla L. n.77/04 di competenza del semestre antecedente all ‘ ammissione e sempre nel rispetto della regola de minimis.
Oggetto di tali operazioni dovranno essere investimenti materiali ed immateriali delle Pmi, esclusi i beni già in loro possesso e quelli mobili registrati equipaggiati con attrezzature particolari atte al trasporto di determinati beni, da effettuare sul territorio nazionale postumamente alla presentazione di domanda di finanziamento, con vincolo di destinazione quinquennale per i beni così acquisiti.
Qualora tali investimenti riguardino beni immateriali, essi devono attenere al trasferimento di tecnologie sotto forma d’acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento delle conoscenze tecniche brevettate e non, il cui sfruttamento deve avvenire nello stabilimento beneficiario dell ‘ aiuto la cui permanenza in loco dovrà essere assicurata per almeno il quinquennio successivo.
Le agevolazioni previste dal Fondo consistono in garanzie e controgaranzie cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche purché nei limiti di cui sopra. Entro i limiti di intensità massima d’aiuto, inoltre, ad esse è assicurata la cumulabilità con altri regimi in sede comunitaria.
Tra l’altro, per le Pmi e i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all ‘ art. 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativi fissato dalla UE per le Pmi ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe di cui sopra, la cumulabilità è permessa a condizione che i fruitori partecipino al finanziamento con un apporto pari almeno al 25%.
Per quanto riguarda la Garanzia Diretta, la richiesta deve pervenire a MCC entro sei mesi dalla deliberazione delle operazioni da parte di soggetti richiedenti ma, qualora sia presentata prima, va comunicata la data di tale delibera entro tre mesi da quella dell ‘ apposito Comitato relativamente all ‘ ammissione che si pronuncia entro due mesi dalla richiesta.
La Cogaranzia, che il Fondo presta direttamente a soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi o agli altri fondi di garanzia, è richiesta allorquando siano state stipulate convenzioni con MCC in conformità alla garanzia diretta, e può operare con fondi di garanzia istituiti nell ‘ ambito dell ‘ Unione Europea o da essi cofinanziati su apposita convenzione. Le procedure previste per tutte e tre le tipologie hanno in comune l ‘ iter a tre stepp: ammissione, efficacia e iter per l ‘ approvazione.
Le Cogaranzie esplicite ai beneficiari, sono a copertura dell ‘ esposizione per capitale interessi contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei confronti dei beneficiari finali, calcolati al sessantesimo giorno successivo all’intimazione di pagamento.
In detti limiti, il Fondo copre l’ammontare dell ‘ esposizione dei soggetti richiedenti in misura non superiore all’80% per operazioni relative alle Pmi e ai consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui sopra, e per le Pmi e i consorzi che sottoscrivano contratti d ‘ area o patti territoriali.
La Controgaranzia è concessa a prima richiesta dei confidi e degli altri fondi di garanzia, qualora essi abbiano pagato il debito garantito, ma anche ai soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento da parte dei confidi e fondi di garanzia. Può essere concessa in forma sussidiaria qualora le garanzie prestate non seguano le stesse condizioni e modalità indicate per quella diretta.
All ‘ interno di detto tetto, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai soggetti richiedenti.
(leggi anche: Fondo garanzia Pmi, richieste in crescita: come fare domanda)