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Agevolazioni Pmi: credito d’imposta per e-payment e sicurezza

di Roberto Grementieri

10 Ottobre 2008 09:00

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Analisi del provvedimento in Finanziaria 2008 che attribuisce un credito di imposta agevolato fino al 2010 per nuovi impianti e attrezzature di sicurezza nelle Pmi

La Finanziaria 2008 (art. 1, commi da 228 a 232 e da 233 a 237) ha istituito un credito d’imposta agevolato a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

L’agevolazione consta in un credito d’imposta pari all’80% delle spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione nel luogo di esercizio dell’attività economica di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine ed altri illeciti.

Il termine prima installazione sta a significare che le spese per impianti ed attrezzature di sicurezza sono agevolabili in quanto riferiti a nuovi beni, e quindi installati per la prima volta dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (non rileva la circostanza che l’installazione avvenga in sostituzione di impianti e attrezzature obsoleti).

Possono beneficiare dell’agevolazione economica le imprese, individuali o collettive, che abbiano meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per commercio al dettaglio e all’ingrosso e per somministrazione di alimenti e bevande s’intendono le attività esercitate ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia nazionali sia regionali e locali, e relative ai settori merceologici alimentare e non alimentare definiti come tali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287:

commercio all’ingrosso: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, sotto la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
commercio al dettaglio: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, comprendente tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.

Tra gli impianti e le attrezzature agevolabili rientrano gli apparecchi di videosorveglianza e i sistemi di pagamento con moneta elettronica, quali i terminali per carte di credito ed EFT-POS, nonché altri impianti e attrezzature non specificati dalla legge quali, a titolo di esempio, i sistemi di allarme; inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza; vetrine, armadi e banconi blindati; casseforti e cassetti di sicurezza; macchinette antifalsari.

Le spese sostenute per l’attività di vigilanza non rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione in quanto non riferibili a impianti e attrezzature di sicurezza.

La norma non specifica i tipi di contratti che danno diritto all’agevolazione. Nonostante questo, rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta quei contratti che conferiscono il titolo ad installare nel luogo di esercizio dell’attività impianti e attrezzature di sicurezza:

  • compravendita
  • appalto, quando abbia per oggetto sia la fornitura dell’impianto e dell’attrezzatura di sicurezza sia la relativa installazione
  • locazione (ipotesi tipica è quella del terminale EFT-POS per i pagamenti con carte di credito e bancomat per il periodo di vigenza dell’agevolazione)
  • locazione finanziaria (leasing).

Il riferimento al termine installazione consente di comprendere nell’ammontare delle spese agevolabili, oltre a quelle riferibili agli impianti e alle attrezzature di sicurezza, anche quelle direttamente connesse alla relativa installazione e, per contro, esclude quelle sostenute per riparazione e manutenzione degli impianti ed attrezzature.

Il termine luogo di esercizio dell’attività sta a significare che l’installazione deve essere effettuata nei locali dove viene ordinariamente svolta l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio o la somministrazione di alimenti e bevande, anche nell’ipotesi in cui l’attività stessa venga svolta sulle aree pubbliche in sede fissa o in forma itinerante.

Non sono pertanto agevolabili le spese sostenute dalle Pmi che svolgono attività commerciale di vendita esclusivamente via Internet, per televisione, per radio, per corrispondenza o comunque direttamente presso il domicilio del consumatore.

L’ammissibilità all’agevolazione vale per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, ossia dall’entrata in vigore della Finanziaria di riferimento, fino al 31 dicembre 2010. La determinazione della data di sostenimento delle spese si effettua secondo i criteri stabiliti dall’articolo 109, comma 2, del TUIR:

  • le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione;
  • le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi per i contratti da cui derivano pagamenti periodici.

Nell’ipotesi in cui l’installazione venga realizzata attraverso un contratto di appalto i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura dell’80% delle spese ammissibili all’agevolazione sostenute, al netto dell’IVA ammessa in detrazione.
Per i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi, previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117 della Finanziaria 2008, le spese sono da assumersi in ogni caso al lordo dell’IVA.

L’ammontare del credito di imposta non può superare complessivamente i 3.000 euro per ciascun beneficiario.
Tale limite va quindi rispettato tenuto conto del credito d’imposta complessivamente riconosciuto nell’intero triennio 2008-2010, anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
In assenza di limiti annuali, deve ritenersi che il credito d’imposta possa essere riconosciuto, a fronte di una o più istanze, per l’intero importo già nel 2008, oppure per più importi nel triennio 2008-2010, ovviamente nel rispetto degli stanziamenti annuali di bilancio previsti.

I soggetti interessati all’agevolazione sono tenuti a presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.
L’istanza deve essere presentata utilizzando il modello di attribuzione del credito d’imposta per le misure di sicurezza (modello IMS) disponibile presso l’Agenzia e su diversi siti Internet.

L’istanza può essere presentata nell’anno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile e per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a partire dalle ore 10.00 del 12 febbraio.
La trasmissione dell’istanza deve avvenire in via telematica utilizzando il software “CREDITOSICUREZZA” disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza deve contenere gli estremi della documentazione attestante l’effettività delle spese agevolabili: fattura o, in caso di acquisto mediante contratto di leasing, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.

L’esame delle istanze avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione. La verifica di ammissibilità avviene sulla base dei dati ivi indicati e la concessione del credito d’imposta nei limiti dello stanziamento disponibile, con espressa comunicazione telematica al beneficiario.
In particolare, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti, in via telematica, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’accoglimento o il diniego del credito d’imposta in relazione alle risorse finanziare disponibili.

Le istanze non accolte per esaurimento dei fondi disponibili nel 2008 e 2008 hanno titolo di precedenza, secondo l’ordine cronologico di presentazione, nell’assegnazione dei fondi stanziati nel 2009 e 2010 senza ulteriori adempimenti da parte dei soggetti interessati.

I crediti d’imposta possono essere utilizzati solo in compensazione. In caso di indebita fruizione, l’Agenzia provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le procedure tipiche previste dalla legge.