Illeciti penali
Le violazione del Codice della Privacy che configurano un reato sono regolate negli articoli dal 167 al 172. Per quanto riguarda le ipotesi di trattamento illecito, previste nell’articolo 167, l’applicazione delle sanzioni penali richiede il comportamento doloso da parte dell’autore, ossia la consapevolezza e la volontà di trarre profitto o recare danno attraverso quel determinato comportamento.
Punibili anche solo per colpa, non è quindi richiesto il comportamento doloso, sono invece le violazioni riguardanti l’omissione dell’adozione delle misure minime di sicurezza.
Anche per schematizzare le sanzioni penali procediamo con una tabella riassuntiva:
ArticoloTipologia di illecitoCondizioni per la punibilitàPena detentiva
Eventuale ammenda
167, c.1Trattamento illecito di dati da parte di: • soggetti pubblici• soggetti privati e enti economici• gestori di comunicazione elettronicaA) Il comportamento è punibile se da questo deriva nocumento alla persona o al patrimonio del soggetto a cui si riferiscono i dati
B) Il comportamento illecito deve consistere nella comunicazione o nella diffusione dei datiA) Reclusione da 6 a 18 mesi
B) Reclusione da 6 a 24 mesi
167, c.2Trattamento illecito di dati:
• con rischi specifici
• sensibili o giudiziari
• idonei a rilevare lo stato di salute
Violazione del divieto di:
• comunicazione o diffusione
• applicazione delle garanzie richieste per i dati sensibili
• trasferimento allestero
Il comportamento è punibile se da questo deriva nocumento alla persona o al patrimonio del soggetto a cui si riferiscono i datiReclusione da 1 a 3 anni
168Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al GaranteReclusione da 6 mesi a 3 anni
169Omessa adozione delle misure minime di sicurezzaArresto fino a 2 anniSanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00
170Inosservanza dei provvedimenti del Garante relativi a :
• mancata autorizzazione per il trattamento di dati sensibili, dati genetici, dati dei donatori di midollo osseo.>
• Blocco o divieto di trattamenti illeciti o non corretti che possono recare pregiudizio ai soggetti interessati, emanati nel corso di un procedimento di reclamo, o a fronte di un ricorso
Reclusione da 3 mesi a 2 anni
171Violazione da parte dei datori di lavoro del divieto di :
• Effettuare indagini su opinioni politiche, religiose,sindacali,ecc.
• Controllo attraverso luso di impianti audiovisivi, o altre apparecchiature art.4 Legge n.300/1970
Arresto da 15 giorni a 1 annoSi applica la sanzione prevista art.38 della Legge 300/1970
Da € 154,94 a € 1544,37
Il giudice può aumentare fino al quintuplo