Si avrà, per contro, l ‘ inefficacia della controgaranzia quando: siano decorsi inutilmente i dodici mesi di cui sopra o entro tale termine dall’acquisizione del primo 25% siano state dimesse le partecipazioni, oppure si registri l ‘ inadempimento del debitore in detto termine (che devesi ridurre a sei allorquando trattasi di operazioni non superiori a 36 mesi) dal decorso delle operazioni di finanziamento o dalla consegna del bene nel caso di leasing.
Nell ‘ ipotesi di controgaranzia a prima richiesta, qualora si verifichi il protrarsi di un inadempimento da parte dei soggetti beneficiari finali del fondo per dodici mesi, allora potranno essere avviate le procedure per il recupero dei crediti mediante invio ai debitori di una diffida di pagamento o di un decreto ingiuntivo, oppure di un ‘ istanza di ammissione allo stato passivo nel caso di apertura di procedure concorsuali pari a: la sommatoria dell ‘ esposizione complessiva per rate e canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora.
Se si versi, invece, nell ‘ ipotesi di partecipazioni, il Fondo interviene sulla differenza tra i prezzi d ‘ acquisto e di cessione delle quote o delle azioni, facendo risalire la data dell ‘ inadempimento a quella del primo insoluto, in caso di operazioni non superiori a diciotto mesi, a quella di risoluzione o revoca dei finanziamenti.
Entro 90 gg. dal momento in cui sono stati effettuati i versamenti in favore dei soggetti finanziatori, può essere richiesta l ‘ attivazione del fondo a MCC il quale, entro i 90 gg. successivi al ricevimento della documentazione richiesta, liquida l ‘ importo controgarantito.
Qualora si versi in ipotesi di inadempimento, il versamento del dovuto ad opera dei soggetti resisi morosi dovrà avvenire nel termine di gg. 60 dal recupero. Se, però, decorrano infruttuosamente gg. 120 dalla richiesta, i soggetti finanziatori chiederanno direttamente l ‘ attivazione del Fondo, che vedrà la liquidazione delle somme entro gg. 120 dalla ricezione da parte del MCC della documentazione richiesta.
A seguito della liquidazione della perdita, il Fondo acquisisce il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario delle somme erogate. Le procedure di recupero delle somme erogate, tuttavia, devono essere avviate entro diciotto mesi dall ‘ inadempimento, ovvero dalla data del primo insoluto o da quella di revoca del finanziamento, ed entro tre mesi al MCC deve pervenire la comunicazione della procedura stessa.
Mentre nel caso delle operazioni relative a partecipazioni non si ha alcuna possibilità di ricorrere agli acconti, dopo l ‘ avvio delle procedure – a seguito di esplicita richiesta – verrà avviato il recupero nella misura dell ‘ 80% della somma già versata o vincolata dai soggetti richiedenti ai finanziatori.
A pena di decadenza i soggetti richiedenti devono, inoltre, far pervenire, nel termine di tre mesi dalla data di deliberazione della concessione della garanzia una commissione una tantum pari a: 0,25% dell ‘ importo garantito per le operazioni relative alle piccole imprese in zona 87, 3, c) (dimezzata nel caso di microimprese); 0,50% per quelle relative alle medie imprese ed ai consorzi in zona 87, 3, c); 0,50% per le piccole imprese nel restante territorio (dimezzata nel caso di microimprese); e del 1% per le medie imprese e per i consorzi nel restante territorio.
La commissione non è dovuta se le imprese interessate siano prevalentemente a partecipazione femminile e dislocate nelle zone 87, 3, c) oppure per i soggetti che sottoscrivano i contratti d ‘ area o patti territoriali. Se, invece, il tasso applicato alla parte fissa non sia superiore al 75% del costo di provvista, allora le commissioni saranno ridotte del 50%.
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