Sotto il profilo dell ‘ efficacia, mentre va evidenziato che le operazioni assistite dalla garanzia del Fondo devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e relativo atto di erogazione, per quanto riguarda quelle di allocazione finanziaria si deve parlare di contratto di leasing e sottoscrizione del verbale di consegna.
Entro 12 mesi dalla delibera dell ‘ apposito Comitato relativamente alla concessione del finanziamento, almeno il 25% deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali ma, qualora trattasi di locazione finanziaria di beni, essi devono essere consegnati entro 12 mesi.
Sempre entro tale periodo, devono essere effettuate le acquisizioni del 25% dell ‘ ammontare delle partecipazioni ammesse all ‘ intervento del Fondo ed antro i tre mesi successivi i richiedenti devono fare pervenire a MCC un ‘ attestazione della data d ‘ acquisizione e dell ‘ importo acquisito.
Dalla data di concessione o da quella di valuta dell ‘ erogazione o di consegna del bene in locazione finanziaria, inizia ad avere effetti la garanzia del Fondo.
Relativamente all’iter di attivazione in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali, entro dodici mesi i soggetti richiedenti invieranno un decreto ingiuntivo o istanza di ammissione al passivo, in caso di fallimento, per l’ammontare dell’esposizione per ratei insoluti, capitale residuo e interessi di mora. Tali documenti saranno comunque preceduti da una lettera di diffida ad adempiere, decorsi inutilmente gg. 60 dalla quale verrà richiesta l ‘ attivazione del Fondo a MCC entro gg. 120.
In caso di compartecipazioni, il Fondo interviene sulla differenza tra i prezzi d ‘ acquisto e di cessione delle quote o delle azioni. Qualora trattasi di operazioni non superiori a 18 mesi, la data è rappresentata dalla data di risoluzione o di revoca del finanziamento.
Dopo gg.90 dalla ricezione di tutta la documentazione, MC liquida l ‘ importo garantito, facendo acquisire al Fondo il diritto di rivalsa.
Nel caso della controgaranzia, la richiesta di ammissione deve pervenire entro sei mesi dalla delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori o di delibera della garanzia da parte di quelli richiedenti. Essa può essere presentata anche prima della delibera delle operazioni a patto che i soggetti richiedenti comunichino entro tre mesi dalla delibera dell ‘ apposito Comitato la data di questa. Fatto ciò e nel decorso dei due mesi dalla richiesta, il citato Comitato delibererà la relativa ammissibilità.
Il perfezionamento delle operazioni assistite dalla controgaranzia del Fondo avverrà con la stipula del contratto di finanziamento e del relativo atto di erogazione. Per le operazioni di locazione finanziaria, avverrà attraverso un contratto di leasing e la sottoscrizione del verbale di consegna.
Entro dodici mesi dalla deliberazione dell ‘ apposito Comitato almeno il 25% dovrà essere erogato in favore dei soggetti richiedenti oppure, se trattasi di locazione finanziaria, dovrà effettuarsi la consegna dei beni oggetto di leasing.
Identica procedura dovrà avvenire nell ‘ ipotesi dell ‘ acquisizione di partecipazioni da parte di quei soggetti richiedenti e/o dei finanziatori, nel caso di controgaranzia a prima richiesta, che dovranno comunque fare pervenire a MCC una dichiarazione attestante l ‘ avvenuta acquisizione e l ‘ importo do essa.
Gli effetti della controgaranzia del Fondo svolgeranno i loro effetti a partire dalla data della sua concessione o da quella di valuta dell ‘ erogazione del finanziamento o di consegna dei beni in locazione finanziaria, se quest ‘ ultima appare essere successiva alla concessione della controgaranzia.
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