Inserimento
Il contratto di inserimento ha sostituito il contratto di formazione lavoro, ereditandone la funzione formativa al fine di garantire la collocazione nel mondo del lavoro di soggetti deboli:
- soggetti di 18-29 anni;
- disoccupati di lunga durata di 29-32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni senza lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con tasso di occupazione femminile (determinato con apposito DM interministeriale) inferiore almeno del 20% di quello maschile o di disoccupazione femminile superiore del 10% rispetto quello maschile;
- persone affette (ai sensi della normativa vigente) da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per assumere mediante contratti di inserimento, le imprese devono avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
A progetto
Si definisce “a progetto” il lavoro riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, che dovrà operare sotto il coordinamento dell’impresa, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. La natura del progetto deve essere specificata per iscritto nel contratto, in mancanza della quale sarà riconducibile al rapporto di lavoro subordinato. Possono essere assunti con contratto a progetto, anche: addetti alle pulizie, autotrasportatori, autisti, badanti, baristi, camerieri, segretarie e tutti coloro la cui attività progettuale tenda a un risultato predeterminato e identificabile, conseguito con una prestazione resa in autonomia.