Ergonomia e salute di fronte al PC

di Marcella Uricchio

15 Settembre 2014 09:00

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La tutela della salute dei lavoratori investe diversi ambiti, tra cui quello della cosiddetta ergonomia, di cui si è più volte occupato il legislatore, sia a livello nazionale che comunitario.

Con il termine ergonomia si va ad indicare quella scienza interdisciplinare che si occupa della progettazione del lavoro “cercando di adattare il lavoro alle esigenze umane e non viceversa adattare l’uomo alle esigenze lavorative”.

Ergonomia

L’impulso allo studio ed alla regolamentazione legislativa dell’ergonomia è nato dalla constatazione del fatto che, nei Paesi industrializzati, alla diminuzione danni alla salute dovuti ad eventi traumatici, come gli infortuni, è corrisposto un allarmante aumento di quelli dovuti ai cosiddetti “microtraumi ripetuti“, oppure quelli relativi a stress o a disturbi del sistema nervoso. A titolo esemplificativo, si consideri che le sindromi artrosiche sono al secondo posto tra le cause d’invalidità civile.

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Il legislatore italiano ha per la prima volta regolamentato la materia con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (recante “Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici”), con cui ha recepito (pur se con notevole ritardo) una serie di direttive comunitarie emesse ben cinque anni prima.

La normativa in oggetto ha introdotto diverse novità nel nostro ordinamento, tra cui la necessità di realizzare condizioni di lavoro che rispondano ai più moderni criteri di tutela della salute e del benessere dei lavoratori. In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera f, include, tra le misure generali di tutela, quella del “rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo”. Al rispetto di tali criteri è tenuto a collaborare il lavoratore stesso, sia in fase di analisi, che di valutazione dei risultati.

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Il decreto in oggetto specifica i settori nei quali è necessario intervenire onde garantire il rispetto del principio generale (titolo III: attrezzature di lavoro; titolo IV: dispositivi di protezione individuale; Titolo V: movimentazione manuale dei carichi e titolo VI:videoterminali).

Diventa quindi essenziale, al fine del concreto rispetto degli obblighi previsti in materia di ergonomia, il riferimento a standard nazionali ed internazionali che fungano sia da guida applicativa per il datore di lavoro, che da criterio di riferimento univoco ed oggettivo per le valutazioni degli organi di vigilanza.

L’obbligo del “rispetto dei principi ergonomici… anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo” graverà, ex art. 4, sul datore di lavoro. Non essendo, tuttavia, previste per lo stesso specifiche sanzioni all’inosservanza della predetta norma, le misure idonee potranno essere adottate con una certa discrezionalità, in base ai principi impartiti dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Questi ultimi valuteranno specificamente il rispetto da parte del datore dei principi in oggetto, impartendo, nei casi necessari, specifiche disposizioni quando il mancato rispetto degli stessi principi sia collegato ad una situazione di rischio.

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Interazione uomo-computer

L’applicazione della citata normativa (integrata dal D.P.R. n. 459 del 1996 e, purtroppo, ancora in fase di definizione), inizialmente e principalmente rivolta alla sicurezza dei lavoratori del settore siderurgico, minerario ed automobilistico, si è – nell’ultimo decennio – orientata agli aspetti ambientali e organizzativi dei luoghi di lavoro, allo studio dell’interazione uomo-computer, alla valutazione e al progetto dell’usabilità dei sistemi informatici e dei prodotti, degli ambienti e dei servizi utilizzati nelle attività di lavoro e di vita quotidiana.Al pari è cresciuta l’attenzione delle stesse imprese all’ergonomia (sempre più spesso si ricorre all’intervento di un soggetto specializzato in materia, l’ergonomo), non solo per la necessaria osservanza della normativa vincolante, ma anche per i risultati che il rispetto dei principi ergonomici può portare in termini di migliore sfruttamento delle risorse (economiche e umane) e di consolidamento dell’immagine aziendale.

La possibilità che un prodotto provochi un infortunio o che, una volta immesso sul mercato, si rilevi potenzialmente dannoso, costituiscono dei rischi insostenibili per l’azienda, non solo per le possibili conseguenze legali, ma anche per il danno che un infortunio può provocare all’identità del proprio marchio.

Videoterminalisti

Di attuale rilevanza sono le norme relative all’utilizzo delle attrezzature di lavoro munite di videoterminali. Il D.Lgs 626/94 dedica, infatti, degli articoli specifici ai c.d. videoterminalisti, ovvero coloro che sono esposti ai videoterminali per almeno venti ore alla settimana. In tali ipotesi vige l’obbligo per il datore di lavoro e per il dirigente non solo di fornire una costante sorveglianza sanitaria (con cadenza almeno quinquennale), ma anche la formazione e l’adeguamento delle postazioni di lavoro alle prescrizioni minime contenute nell’Allegato VII del D.Lgs. in oggetto, che sanziona specificamente l’elusione di tali obblighi.

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Attualmente la classificazione, o meno, di un dipendente come “videoterminalista” avviene attraverso la dichiarazione del dipendente, controfirmata dal datore di lavoro o dal dirigente competente.

Si ritiene comunque che, per quanto riguarda gli adempienti legati all’ergonomia delle postazioni lavoro, questi possano essere estesi anche a tutti gli altri lavoratori impegnati al videoterminale, anche se non superano le 20 ore medie di esposizione, rimanendo però prioritario l’intervento mirato ai videoterminalisti.

Obblighi del datore di lavoro

La Legge Comunitaria 2000 (e successive integrazioni) ha apportato rilevanti modifiche alle norme appena citate, specificando le modalità di svolgimento dei controlli e gli obblighi del datore di lavoro. In particolare, ex art. 52, il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

  1. ai rischi per la vista e per gli occhi;
  2. ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
  3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Inoltre, il datore di lavoro deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. È obbligatoria una pausa di 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa ai videoterminali, al fine di garantire il riposo dell’apparato visivo, delle strutture muscolari e tendinee impegnate in movimenti ripetitivi e il cambiamento posturale che consenta di abbandonare la posizione “seduta”.

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La norma europea in oggetto affronta, altresì, in maniera più specifica le problematiche correlate alla scarsa illuminazione degli ambienti di lavoro, nonché alla qualità dell’aria e indica delle prescrizioni minime obbligatorie relative alla sicurezza delle componenti delle postazioni lavorative (come sedie, scrivanie, monitor e accessori). A tale ultimo fine le norme UNI 7368-87 e UNI 7498-87 riportano le indicazioni utilizzabili in termini di misure, per una progettazione ergonomica di tavoli e scrivanie, sedie regolabili in altezza e poggiapiedi per posti di lavoro in uffici e officine.

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Stress

Sono stati inoltre creati degli appositi software informatici di simulazione tridimensionale per la visualizzazione di sagome umane all’interno di postazioni di lavoro, con la capacità di modificare la loro geometria
Meritano, infine, un cenno i principi ergonomici a tutela del c.d. “carico di lavoro mentale”, sviluppati a livello europeo dalla norma EN ISO 10075-3 (che ha assunto lo status di norma nazionale italiana, dopo essere stata elaborata sotto la competenza della Commissione Ergonomia dell’UNI e ratificata dal Presidente UNI con delibera del 13 gennaio 2005 ).

Tali norme assimilano lo stress mentale allo svolgimento di mansioni che offrono poca varietà, molta routine e ripetitività, ivi compreso il c.d. “sottocarico mentale”, inteso come condizione che compromette il benessere psicofisico di un lavoratore che, pur possedendo buone potenzialità professionali, non trova spazi per esprimerle adeguatamente. Viene così affidata al datore di lavoro, affiancato dalla figura dell’ergonomo, la valutazione delle misura da adottare per rendere più confortevole il luogo di lavoro, in relazione alle caratteristiche individuali dei lavoratori.

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È facilmente intuibile che tali indicazioni siano rimaste, all’atto pratico, disattese, risultando alquanto difficile valutare potenzialità, limiti ed aspettative dei singoli lavoratori per adattare il luogo di lavoro alle caratteristiche individuali.