È lecito accedere a documenti amministrativi per difendersi in giudizio, anche se implica violare la privacy altrui. Con sentenza n. 1113 del 26 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha chiarito che un lavoratore che non si vede riconfermato il proprio incarico in seguito a segnalazioni email inviate da colleghi, ha diritto di accedere alle comunicazioni poiché è prevalente la tutela della dignità professionale rispetto al diritto di riservatezza.
=> Privacy e impresa: Vademecum del Garante
Dignità professionale
Il caso analizzato riguarda una dipendente con inquadramento da tecnologa e senza rinnovo del consueto incarico a seguito di segnalazioni interne inviate contro di lei inviate al CdA. Non avendo ottenuto accesso a tali documenti, con conseguente ricorso al TAR lamentando che l’ottenimento degli atti era necessario alla tutela della propria immagine professionale oltre che al rinnovo dell’incarico, rilevando che la riservatezza non era motivo sufficiente per il diniego.
=> Email aziendali: i poteri di controllo del datore di lavoro
Diritto di difesa vs Privacy
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso imponendo al datore l’esibizione dei documenti, tuttavia l’azienda ha impugnato tale pronuncia rivolgendosi al Consiglio di Stato che, in definitiva, ha rigettato l’impugnazione ribadendo come le esigenze di difesa in un giudizio prevalgano sulla necessità di tutelare la privacy. Secondo la Legge n. 241/1990:
«deve essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici».
=> Controllo dipendenti: gli strumenti legali
La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. In relazione alla natura di documento, il contenuto dell’email non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. Così facendo egli stesso ha reso pubblico il documento.