Un provvedimento che modifica la legge fallimentare, consentendo alle aziende in crisi margini di azione che ne sostengano la permanenza sul mercato evitando l’impatto negativo sull’indotto, ad esempio in termini di accesso al credito: sono le linee generali del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 giugno in materia di Giustizia per la crescita (il cosiddetto Decreto Banche). Accesso al credito per aziende in crisi, dunque, nonché ristrutturazione dei debiti, deducibilità delle perdite, modifiche al concordato.
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«Tutte le misure muovono da un principio comune: un’azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari) continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l’azienda.»
Così sintetizza il Governo, che parla di benefici per l’occupazione e l’intero tessuto economico a costo zero per il bilancio pubblico. Ecco le principali novità:
- accesso al credito nel corso di una crisi aziendale: il Tribunale può autorizzare finanziamenti anche nel caso di concordato in bianco e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti i creditori principali. In questo modo si aumentano le possibilità di riuscita di piani di risanamento dell’impresa in crisi;
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- deducibilità delle perdite: il regime di deducibilità ai fini IRES e IRAP delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti d enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione si concentra integralmente in un solo anno al posto dell’attuale sistema, che prevede la deducibilità in bilancio spalmata in cinque. In questo modo si incentivano le banche a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito;
- ristrutturazione dei debiti: l’accordo può essere concluso con il 75% dei creditori finanziari, se questi rappresentano almeno la metà dell’indebitamento. Resta dovuto l’integrale pagamento dei creditori non finanziari (come le imprese fornitrici). Si evita così che alcuni crediti possano bloccare l’esito della procedura.
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- Operazioni di vendita: si punta a una maggior rapidità e a migliorare il valore realizzato dalla vendita dei beni delle aziende in crisi, attraverso la gestione prioritaria per via extra giudiziale, modalità di determinazione del prezzo di vendita, criteri di aggiudicazione e costi per la pubblicità;
- Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo: le offerte per l’acquisto dei beni possono essere presentate, oltre che dal debitore, anche da terzi, purché migliorative e comparabili. La modifica ha l’obiettivo di evitare la svalutazione abusiva del patrimonio. Il concordato preventivo può essere presentato anche dai creditori quando la proposta del debitore non prevede la soddisfazione di almeno il 25% dei crediti chirografari, purché si tratti di proposta migliorativa. In questo modo si favorisce l’immissione di nuovi capitali nell’impresa in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore;
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- Curatore fallimentare: la figura viene distinta da quella del commissario giudiziale (e resa incompatibile) e deve essere in grado di completare i propri adempimenti entro i termini, pena la revoca. Obiettivo: garantire la terzietà del commissario e ridurre i tempi delle procedure di fallimento.